Termine per il ricorso in cassazione senza effetto della sospensione Covid scaduta (Cass. civ. Sez. 5 n. 11122 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per tardività il ricorso per cassazione notificato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 137/2015, computato tenendo conto della sospensione dei termini ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 e della sospensione feriale. La sospensione dei termini processuali disposta dal d.l. n. 23/2020 per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, relativa al periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, non può trovare applicazione qualora, alla data della sua entrata in vigore, il termine per l’impugnazione sia già interamente decorso, non potendo essa far riespandere un termine ormai scaduto né essere applicata a un’impugnazione la cui proposizione risulti già tardiva.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, contestandogli, quale amministratore di fatto di una società, condotte finalizzate alla realizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti e pretendendo la maggiore IVA. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che rigettava il ricorso, e la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello con sentenza depositata il 18 settembre 2018. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, notificato il 1° luglio 2020, affidato a tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso, eccependo la tardività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’Ufficio, ritenendola fondata. La sentenza impugnata era stata depositata il 18 settembre 2018 e, pertanto, il termine semestrale per l’impugnazione sarebbe scaduto il 18 marzo 2019. Tuttavia, a fronte della domanda di definizione agevolata, opera la sospensione dei termini di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 per il periodo 24 ottobre 2018 – 31 luglio 2019, cui si aggiunge la sospensione feriale di 31 giorni. Ne consegue che l’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso è da individuarsi nel 18 gennaio 2020.
La Corte esclude che possa giovare al ricorrente l’ulteriore sospensione dei termini disposta dal d.l. n. 23/2020 per l’emergenza Covid-19, relativa al periodo 8 marzo – 31 maggio 2020. Tale sospensione, infatti, non può operare per un termine la cui scadenza è già maturata in data antecedente all’inizio del periodo di sospensione; essa non è idonea a far rivivere un termine ormai decorso. Né varrebbe la tesi, astratta e non corretta, di una rinnovata decorrenza integrale del termine dalla fine della sospensione ex d.l. n. 119/2018, atteso che, considerando anche il periodo feriale, il termine semestrale sarebbe comunque scaduto il 2 marzo 2020, in ogni caso prima dell’8 marzo 2020.
Il ricorso è pertanto inammissibile per tardività. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna del ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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