Sanzioni tributarie alla società estinta: intrasmissibili ai soci, ma la terzietà va verificata (Cass. civ. Sez. 5 n. 11128 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, il principio di intrasmissibilità agli eredi sancito dall’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 non costituisce regola eccezionale, ma applicazione del principio generale della responsabilità personale, corollario del carattere afflittivo della sanzione. Ne consegue che, a seguito dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, le sanzioni irrogate a carico della società non sono trasmissibili ai soci, in applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 che sancisce la riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni relative al rapporto fiscale proprio. Tale regola presuppone un’effettiva terzietà tra società e soci, risultando inapplicabile laddove il socio abbia agito uti dominus, quale reale titolare della posizione giuridica e unico beneficiario delle attività, realizzando la traslazione del reddito d’impresa. L’intrasmissibilità, essendo regola conformatrice della fattispecie legale astratta, è rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento notificato a una società a responsabilità limitata in forma di sas, esercente attività di noleggio di mezzi di trasporto marittimo, per l’anno d’imposta 2013, con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori ricavi e maggiore IVA, oltre a irrogare sanzioni. L’atto impositivo era stato notificato anche alle socie, per l’imputazione del maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso della società, annullando integralmente le sanzioni per obiettiva incertezza interpretativa. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, rigettando sia l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate sia quello incidentale della contribuente, aveva confermato la sentenza, ritenendo sussistente l’incertezza normativa e qualificando la prestazione come pacchetto turistico “all inclusive”, non riconducibile al mero trasporto agevolato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dato atto della sopravvenuta estinzione della società contribuente, cancellata dal registro delle imprese, concentrando la propria analisi sulla questione della trasmissibilità o intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società estinta, oggetto di contrapposti orientamenti all’interno della medesima sezione.
Richiamando i precedenti favorevoli all’intrasmissibilità, da ultimo ribaditi da Cass. n. 5986 del 2026, la Corte ha valorizzato la distinzione tra sanzioni civili e sanzioni amministrative e tributarie. Le prime, aventi funzione risarcitoria e deterrente, sono trasmissibili; le seconde, connotate da carattere afflittivo e funzione punitiva, rispondono al principio di personalità codificato all’art. 2 del d.lgs. n. 472 del 1997. L’art. 8 del medesimo decreto, che sancisce l’intrasmissibilità agli eredi, è stato quindi interpretato come applicazione particolare di un principio generale fondato sulla natura personalistica dell’illecito tributario, coerente anche con la previsione dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003.
Tale ricostruzione trova conferma nell’evoluzione normativa, segnata dall’art. 10 del d.lgs. n. 173 del 2024, che ha testualmente affermato l’esclusiva riferibilità alla società della sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio, in termini non innovativi ma di adeguamento del diritto positivo a principi immanenti. Depone inoltre nel medesimo senso il revirement della giurisprudenza penale con riguardo alla responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001, che equipara la cancellazione della società all’evento morte del reo. La Corte ha precisato che l’intrasmissibilità è rilevabile d’ufficio, essendo presupposto applicativo della pretesa sanzionatoria, ma presuppone un’effettiva terzietà tra società e soci, dovendosi invece escludere laddove il socio abbia agito uti dominus quale reale titolare della posizione giuridica.
Nel merito, la Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso incidentale, volto a invocare l’applicazione dell’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, norma di interpretazione autentica che estende il regime agevolato alle prestazioni di trasporto per finalità turistico-ricreative anche alle ipotesi in cui esse comprendano servizi accessori ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione, infatti, presuppone che la prestazione abbia ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto e non comprenda la fornitura di ulteriori servizi, come accertato dai giudici di merito. Il secondo motivo è stato invece dichiarato inammissibile, in quanto volto a una rivalutazione del compendio istruttorio e alla contrapposizione di una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella operata dal giudice di merito, estranea al sindacato di legittimità.
La Corte ha, infine, dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, stante l’intrasmissibilità delle sanzioni alle socie della società estinta, e ha rigettato il ricorso incidentale, compensando integralmente le spese del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.