Omessa pronuncia sulla domanda di ristoro dei tributi: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. 3 n. 11135 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. la sentenza d’appello che, nel riformare la qualificazione di un contratto di comodato da “ad uso determinato” a “precario” e nell’accogliere la domanda di cessazione dei suoi effetti, ometta di pronunciarsi su un capo autonomo della domanda riconvenzionale, quale il rimborso dei tributi versati dal comodatario. Il comodato concesso senza determinazione di durata, quando l’uso cui la cosa è destinata non abbia in sé una durata predeterminata, si configura come comodato precario, revocabile ad nutum ai sensi dell’art. 1810 cod. civ.; la generica destinazione dell’immobile a studio professionale non è sufficiente a integrare un termine implicito di durata. La prova del contratto di comodato può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio di sussunzione.
Il Fatto
I genitori avevano concesso al figlio, in comodato gratuito e senza determinazione di durata, un immobile destinato a studio professionale. A seguito della richiesta di restituzione, il comodatario aveva opposto un diniego, sostenendo di esserne divenuto possessore per intervenuta interversione. Il Tribunale aveva qualificato il contratto come comodato ad uso determinato, rigettando sia la domanda di restituzione sia le domande riconvenzionali del comodatario, che chiedeva il rimborso delle spese per opere di manutenzione straordinaria e dei tributi versati.
La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza, aveva qualificato il rapporto come comodato precario, dichiarandone la cessazione e condannando alla restituzione dell’immobile. Il comodatario proponeva ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di nullità della costituzione del nuovo difensore della controricorrente, richiamando il principio per cui la procura alle liti, ancorché priva di espresso riferimento al giudizio di cassazione, è valida se la sua collocazione topografica, su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto, ne evidenzi la riferibilità al giudizio stesso, salvo che ne risulti in modo evidente la non riferibilità.
Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla pretesa tardività dell’appello incidentale, affermando che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile contro qualunque capo della sentenza, anche autonomo, poiché nessuna distinzione è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ. Ha rigettato i motivi concernenti la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e le norme sulle presunzioni, ribadendo che la valutazione delle risultanze istruttorie è riservata al giudice di merito, mentre la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile solo come vizio di sussunzione, ma non come diversa ricostruzione dei fatti.
Quanto alla qualificazione del contratto, la Corte ha confermato l’impostazione della sentenza impugnata: la destinazione dell’immobile a studio professionale, ove non accompagnata da elementi certi e oggettivi che consentano di prestabilire ab origine la durata, non integra un termine implicito e configura un comodato a tempo indeterminato, revocabile ad nutum. La natura precaria del comodato consente al comodante di domandare la restituzione in qualsiasi momento.
La Corte ha invece accolto l’ottavo motivo, rilevando che la Corte d’appello, nel rigettare la domanda riconvenzionale, si era pronunciata esclusivamente sulle spese per i lavori di manutenzione, omettendo qualsiasi valutazione sulla distinta domanda di rimborso dei tributi (ICI/IMI) versati dal comodatario. Tale omissione integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., trattandosi di un capo autonomo della domanda, non coperto dalla statuizione sulle altre richieste. Accolto tale motivo e dichiarati assorbiti il tredicesimo e il quattordicesimo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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