Il riferimento al d.P.R. n. 285/1988 nell’avviso di selezione non limita il bonus ai soli concorsi del comparto EPNE (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11193 del 26.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, censurando l’interpretazione di una clausola dell’avviso di selezione operata dal giudice di merito, non indichi le regole legali di ermeneutica contrattuale asseritamente violate e non precisi in quale modo il giudice se ne sia discostato. La censura che si risolve nella mera confutazione del risultato interpretativo in sé appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito e non è consentita in sede di legittimità. L’interpretazione accolta in sentenza deve ritenersi legittima in relazione alla sua mera plausibilità, dovendosi escludere l’ammissibilità di una censura che opponga a quella un’interpretazione alternativa.
Il Fatto
Un lavoratore, transitato alle dipendenze dell’INPS dalla Università degli Studi di Bologna con inquadramento in C3, dopo aver superato un concorso pubblico per Segretario amministrativo, VIII qualifica funzionale, area amministrativo-contabile, partecipava alla selezione indetta dall’Istituto per la copertura nella Regione Campania di 89 posti in posizione C4. L’avviso di selezione prevedeva l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 5 punti a favore di quanti avessero superato un concorso per la ex VIII qualifica funzionale “bandito ai sensi del d.P.R. n. 285/1988”. L’INPS negava tale beneficio al lavoratore, ritenendo che il riferimento normativo circoscrivesse il bonus ai soli concorsi indetti dalle amministrazioni del comparto Enti pubblici non economici (EPNE). Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, successivamente, la Corte d’Appello di Napoli accoglievano la domanda del lavoratore. La Corte territoriale escludeva che l’avviso e il CCNI del 22.6.2007 contenessero una limitazione nel senso voluto dall’Istituto e reputava discriminatoria una simile lettura rispetto ai dipendenti che avessero superato lo stesso tipo di concorso presso amministrazioni di altro comparto. Avverso tale decisione l’INPS proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in riferimento all’art. 7 dell’avviso di selezione, nonché dell’art. 1, l. n. 70/1975 e del d.P.R. n. 285/1988 in relazione all’art. 111 Cost., comma 7, e all’art. 6 CEDU, lamentando l’erronea interpretazione dell’avviso e l’omessa valutazione della violazione dell’art. 40 d.lgs. n. 165/2001.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. In primo luogo, l’Istituto non aveva trascritto il testo integrale della regolamentazione pattizia contestata, indispensabile per consentire la ricostruzione del diverso significato che intendeva attribuire alla clausola. In secondo luogo, il ricorrente non aveva fatto esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, non aveva indicato specificamente le norme asseritamente violate e i principi in esse contenuti e non aveva precisato in che modo il giudice del merito si fosse discostato dai canoni legali o li avesse applicati con argomentazioni illogiche o insufficienti.
La censura, pertanto, si risolveva nella mera confutazione del risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito e, come tale, non è consentita in sede di legittimità. La Corte ha precisato che l’interpretazione accolta in sentenza deve ritenersi legittimamente accolta quando sia meramente plausibile e che una censura che si limiti ad opporre un’interpretazione alternativa deve essere esclusa. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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