Il conducente deve provare l’esatta dinamica dell’incidente con animale selvatico (Cass. civ. Sez. 3 n. 11311 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici, trova applicazione la regola ascrittiva della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., essendo l’ente gestore della fauna gravato dall’onere di dimostrare il caso fortuito. Il conducente del veicolo che agisce in giudizio è, tuttavia, onerato dell’allegazione e della prova dell’esatta e completa dinamica dell’incidente, ivi inclusi il comportamento dell’animale e la condotta di guida del conducente, nella loro reciproca correlazione. In mancanza di una prova positiva, completa e certa che l’evento sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o concorrente, al comportamento dell’animale, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. È definitivamente superata la teoria del concorso tra le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c., che consentiva di ridurre il risarcimento nella misura della metà in caso di mancata prova della dinamica del sinistro.
Il Fatto
Il conducente di un’autovettura, dopo la collisione con un cinghiale che si era improvvisamente immesso nella sua corsia di marcia lungo una strada provinciale, convenne in giudizio la Regione chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali subiti. Il Giudice di pace accolse la domanda, ma il Tribunale, in sede di appello, la rigettò, ritenendo che l’attore non avesse adeguatamente dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che non fosse sufficiente provare l’impatto, occorrendo anche la prova del comportamento dell’animale quale causa del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette che, per i danni cagionati dalla fauna selvatica protetta, la responsabilità è ascritta all’ente che la gestisce ai sensi dell’art. 2052 c.c., come affermato da Cass. n. 7969/2020 e Cass. n. 13848/2020. Ricorda, inoltre, che le recentissime Cass. nn. 2526/2026 e 2528/2026 hanno precisato il regime dell’onere probatorio in materia di sinistri stradali con animali, richiedendo al danneggiato la prova della esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente, nella interrelazione tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida.
L’accoglimento della domanda presuppone, infatti, che l’attore dimostri che il sinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al comportamento dell’animale e neanche in parte alla propria condotta di guida. La sentenza impugnata, pur affetta da alcune inesattezze, ha correttamente escluso che tale prova fosse stata fornita, rilevando che il verbale dei Carabinieri non poteva far fede sulla velocità del veicolo, trattandosi di mere deduzioni dei verbalizzanti e non di fatti da essi attestati ai sensi dell’art. 2700 c.c..
Il primo e il terzo motivo sono infondati. La Corte ribadisce che la regola del concorso tra le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. è ormai superata: in caso di insufficiente prova della dinamica del sinistro, non è consentito al giudice ridurre il risarcimento nella misura della metà, dovendosi invece escludere la responsabilità dell’ente. Tale riduzione presuppone che il danneggiante abbia comunque fornito la prova dell’apporto eziologico dell’animale, ciò che nella specie è stato escluso dal giudice di merito con valutazione incensurabile in sede di legittimità. Il secondo motivo, riguardante l’omesso esame di risultanze istruttorie, è dichiarato inammissibile, vertendo su una ponderazione degli elementi presuntivi riservata al merito.
Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese, giustificata dalla recente composizione di disarmonie applicative del revirement operata dalle citate pronunce del 2026, e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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