Incidente con fauna selvatica: responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. e onere probatorio del conducente (Cass. civ. Sez. 3 n. 11316 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per i danni cagionati da animali selvatici alla circolazione stradale è retta dall’art. 2052 cod. civ., il quale non configura una presunzione di colpa ma un criterio di imputazione oggettiva fondato sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale. Il danneggiato ha l’onere di allegare e provare la dinamica del sinistro e la diligenza della propria condotta; solo all’esito di tale prova sorge per la P.A. l’onere di dimostrare il caso fortuito o il concorso di colpa del conducente ex art. 1227 cod. civ., valutabile d’ufficio dal giudice di merito. In caso di collisione con animale libero, l’eventuale interazione con l’art. 2054 cod. civ. non integra un concorso tra presunzioni, ma la combinazione tra responsabilità oggettiva e presunzione di colpa.
Il Fatto
La conducente di un’autovettura conveniva in giudizio la Regione e l’Ente Parco nazionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla collisione con un cinghiale che aveva improvvisamente invaso la carreggiata. Il Giudice di pace accoglieva la domanda nei confronti della sola Regione, escludendo la legittimazione passiva dell’Ente Parco.
La Regione proponeva appello e il Tribunale, ritenendo non provata la prudenza della condotta di guida in base all’entità dei danni e alla laconicità delle testimonianze, rigettava la domanda risarcitoria. Avverso tale decisione la conducente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 347 cod. proc. civ. e dell’art. 2052 cod. civ., nonché l’omesso esame della mancanza di segnaletica di pericolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell’Ente Parco, la cui esclusione dal giudizio era ormai coperta da giudicato, non avendo la ricorrente proposto appello incidentale sul punto; la notifica all’ente doveva intendersi come mera litis denuntiatio.
Nel merito, la Corte ha ribadito che i danni da fauna selvatica vanno ricondotti all’art. 2052 cod. civ., atteso che la legislazione speciale ha ricondotto la fauna nel patrimonio indisponibile dello Stato, affidandone la gestione alle Regioni. Ha precisato che tale norma non prevede una presunzione di colpa ma un criterio di imputazione oggettiva, rilevante per il solo nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso, indipendentemente da colpa del proprietario o dell’utilizzatore.
Quanto al concorso tra art. 2052 e art. 2054 cod. civ., la Corte ha escluso che si tratti di un concorso tra presunzioni omogenee: si tratta invece della combinazione tra un criterio di responsabilità oggettiva e la presunzione di colpa a carico del conducente. Sul danneggiato grava pertanto l’onere di provare la dinamica del sinistro e di aver tenuto una condotta improntata alla massima diligenza; solo a seguito di tale prova sorge per la P.A. l’onere di dimostrare il caso fortuito o il concorso di colpa.
La valutazione comparata degli apporti causali è rimessa al giudice di merito, che può operarla anche d’ufficio e che, a seconda degli esiti, può ridurre il risarcimento ex art. 1227 cod. civ. o escluderlo integralmente in caso di fatto causale esclusivo del conducente. Nel caso di specie, il Tribunale ha insindacabilmente accertato che la ricorrente non aveva provato la prudenza della propria condotta di guida, sicché il rigetto della domanda è stato ritenuto conforme ai principi enunciati.
Quanto al primo motivo, la Corte ha confermato che il deposito della sentenza impugnata in appello non è più richiesto a pena di improcedibilità, essendo sufficiente che il contenuto della decisione sia desumibile dagli atti di causa e dalle censure formulate. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese verso la Regione e condanna della ricorrente alla refusione delle spese verso l’Ente Parco.
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Nota della Redazione
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