Interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 per le Aziende ospedaliere: mora ex re e non costituzione in mora (Cass. civ. Sez. 1 n. 11385 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione relativa alla decorrenza degli interessi moratori, dedotta solo con la comparsa di cui all’art. 392 cod. proc. civ. nel giudizio di rinvio, non è inammissibile per novità se risulta ricompresa nel più ampio petitum dell’atto di citazione in appello o se attiene a un elemento costitutivo della domanda avversaria, il cui accertamento è doveroso anche d’ufficio. Nel merito, alle Aziende ospedaliere, non essendo applicabili le norme sulla contabilità pubblica e non essendo i loro crediti “non querabili”, si applicano le previsioni di cui agli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, n. 3, cod. civ. Ne consegue che la decorrenza degli interessi moratori previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 è automatica (mora ex re) dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di una preventiva costituzione in mora del debitore.
Il Fatto
Un’Azienda Ospedaliera aveva ottenuto, in sede monitoria e nella successiva fase di opposizione, la condanna di una società, già sua fornitrice di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, al pagamento di una somma, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. In primo grado, l’Azienda aveva contestato la debenza di tali interessi eccependo la sussistenza di un accordo derogatorio.
In esito al giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Milano aveva dichiarato inammissibile, per novità, la questione relativa alla decorrenza degli interessi moratori dalla costituzione in mora della Pubblica Amministrazione e non dalla data di emissione delle fatture, in quanto sollevata solo con la comparsa ex art. 392 cod. proc. civ. Avverso tale sentenza, l’Azienda Ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1219 e 1282 cod. civ. e degli artt. 345 e 394 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha preliminarmente escluso la natura di questione nuova, rilevando come il tema della decorrenza degli interessi fosse ricompreso nel più ampio petitum dell’atto di citazione in appello e come la messa in mora del debitore costituisse un elemento costitutivo della domanda attorea, la cui sussistenza il giudice di merito avrebbe dovuto accertare anche d’ufficio. L’ordinanza rescindente, pronunciandosi solo sulla dedotta esistenza di un accordo derogatorio, non aveva formato alcun giudicato interno sulla questione.
Nel merito, la Corte ha ritenuto la questione infondata. Ha ricordato che alle Aziende ospedaliere non si applicano le norme sulla contabilità pubblica e che la natura “non querabile” dei crediti nei loro confronti determina l’applicazione delle regole sulla mora ex re di cui agli artt. 1182 e 1219 cod. civ. Il che comporta l’automatica decorrenza degli interessi dalla scadenza del termine pattuito.
Tale principio è ribadito dall’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, che sancisce la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza necessità di costituzione in mora. La Corte ha richiamato i propri precedenti (tra cui Sez. 2, Ordinanza n. 1747 del 24/01/2025 e Sez. 1, Sentenza n. 7160 del 18/03/2024) per affermare che tale disciplina, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, si applica a tutti i contratti tra imprese o tra queste e le pubbliche amministrazioni, prevalendo sul diritto interno per i contratti successivi alla sua entrata in vigore.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata, e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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