La responsabilità personale dell’amministratore per condotte poste in essere in nome della società: la Cassazione conferma i limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 11487 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno extracontrattuale può essere proposta nei confronti dell’amministratore di una società anche per condotte tenute nella qualità di organo sociale, a condizione che sia riferita alla sua condotta personale e non a quella dell’ente, la cui responsabilità concorre ai sensi dell’art. 2055 c.c. Il relativo accertamento, che implica la verifica dell’esistenza e dell’estensione della domanda, è riservato al giudice di merito. Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge o di un omesso esame, miri a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali e di fatto è inammissibile. È, inoltre, inammissibile il motivo che non rispetti il principio di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., per non indicare puntualmente gli atti processuali da cui desumere l’erroneità dell’accertamento compiuto dal giudice di merito.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio un’altra società e il suo legale rappresentante, lamentando di non aver ricevuto le garanzie fideiussorie pattuite, nonostante il pagamento di ingenti somme a titolo di premi e provvigioni. La società attrice sosteneva che il broker, nella sua qualità di amministratore della società intermediaria, avesse falsamente confermato l’emissione delle polizze. Il Tribunale accoglieva la domanda contro la sola società intermediaria, escludendo la legittimazione passiva dell’amministratore, ritenendo che la domanda non fosse stata proposta anche nei suoi confronti.
La Corte d’Appello, accogliendo il gravame, riformava la sentenza e dichiarava la responsabilità solidale dell’amministratore e della società, condannandoli al pagamento del danno. La Corte riteneva, infatti, che la domanda risarcitoria fosse riferita anche alla condotta personale dell’amministratore, a prescindere dalla qualifica rivestita, ravvisando nella trasmissione di polizze false una condotta illecita a lui imputabile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha scrutinato i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sull’erronea affermazione di responsabilità personale dell’amministratore. Il primo motivo, pur deducendo la violazione di legge, è stato dichiarato inammissibile poiché diretto a sollecitare una nuova e non consentita rivalutazione della quaestio facti. La Corte ha precisato che il giudice di merito era chiamato a stabilire se la domanda aquiliana fosse stata formulata anche contro l’amministratore in proprio, e non già a pronunciarsi sulla configurabilità astratta della responsabilità dell’amministratore. Il ricorrente, non confrontandosi con la ratio decidendi, ha contrapposto alla ricostruzione accolta una propria lettura degli atti di causa, senza indicare i termini della domanda come proposta.
La censura è stata altresì giudicata inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., mancando l’indicazione e la localizzazione degli atti processuali dai quali desumere l’erroneità dell’accertamento. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso, anche alla luce dei principi CEDU, che impone pur sempre una puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati e della loro presenza nel giudizio di merito.
Il secondo motivo, volto a far valere l’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato parimenti inammissibile, in quanto riproduttivo delle medesime doglianze già articolate con il primo motivo. La Cassazione ha rilevato che gli elementi fattuali richiamati dal ricorrente (spendita del nome della società, destinazione dei flussi finanziari) erano stati esaminati dalla Corte territoriale, la quale aveva nondimeno ritenuto che la domanda fosse riferita alla condotta personale dell’amministratore. La censura, pertanto, non individuava un fatto storico pretermesso, ma si risolveva in una critica alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito.
La Corte, dichiarata l’inammissibilità di entrambi i motivi, ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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