Regolamento d’ufficio dichiarato inammissibile se sollevato dal giudice adito in assenza di riassunzione (Cass. civ. Sez. Un. n. 11569 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento di giurisdizione, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, il giudice adito non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell’art. 37 cod. proc. civ., eventualmente declinando la giurisdizione in favore di altro giudice. Il regolamento d’ufficio di giurisdizione può essere sollevato solo dal giudice successivamente investito mediante translatio iudicii, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che le Sezioni Unite non si siano già pronunciate sulla questione di giurisdizione nel processo. È pertanto inammissibile il regolamento d’ufficio sollevato dal giudice davanti al quale il giudizio è stato introdotto direttamente, senza alcuna riassunzione da precedente declaratoria di difetto di giurisdizione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società esercente attività di commercio di autoveicoli un provvedimento di cessazione della partita IVA ed esclusione dalla banca dati VIES, ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis.1, del d.P.R. n. 633/1972, con contestuale irrogazione della sanzione di cui all’art. 11, comma 7-quater, del d.lgs. n. 471/1997. Il provvedimento faceva seguito a una verifica della Guardia di Finanza da cui era emersa l’inesistenza della società contribuente.
La società impugnava il provvedimento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, chiedendo la sospensione cautelare e, nel merito, l’annullamento dell’atto. Il giudice adito, dubitando che la giurisdizione spettasse al giudice tributario piuttosto che al giudice amministrativo, sollevava d’ufficio il conflitto di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite, revocando la sospensione e trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il regolamento d’ufficio di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento nomofilattico per cui il giudice adito non può investire direttamente la Corte di cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma deve statuire sulla stessa ai sensi dell’art. 37 cod. proc. civ.
La Corte evidenzia che, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009, il conflitto di giurisdizione può essere sollevato d’ufficio solo dal giudice successivamente investito mediante translatio iudicii, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che le Sezioni Unite non si siano già pronunciate sulla questione. Tale potere presuppone che la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
La Corte ricorda inoltre che, in forza dell’art. 41 cod. proc. civ., applicabile nel giudizio tributario per effetto del rinvio di cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2024, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto soltanto dalle parti del giudizio di merito o dalla pubblica amministrazione non parte del giudizio. Al di fuori di tali ipotesi, il potere officioso spetta esclusivamente al giudice della riassunzione.
Nel caso di specie, non vi era stata alcuna riassunzione da precedente pronunciamento di altro giudice: il giudizio era stato introdotto direttamente dinanzi al giudice tributario dalla società contribuente, che non aveva mai dubitato della giurisdizione. Il giudice adito, pertanto, non poteva investire le Sezioni Unite della risoluzione della questione rilevata d’ufficio, ma era tenuto a statuire sulla stessa ed eventualmente declinare la giurisdizione, consentendo così al giudice successivamente investito di sollevare il conflitto.
Nessuna statuizione sulle spese è adottata, in mancanza di costituzione delle parti nella fase dinanzi alle Sezioni Unite.
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Nota della Redazione
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