L’imposta di registro sulla sentenza di usucapione è dovuta per l’intero dall’usucapiente, ferma la solidarietà verso il Fisco (Cass. civ. Sez. 5 n. 11605 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro dovuta per la sentenza che accerta l’avvenuta usucapione, l’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 prevede che le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria può pretendere l’intero da ciascuna di esse. La regola per cui l’obbligazione tributaria, nei rapporti interni, grava per intero sul soggetto che ha interesse esclusivo all’acquisto, ai sensi dell’art. 1298 cod. civ., non incide sulla posizione del creditore erariale, ma rileva solo tra i coobbligati, escludendo il diritto di regresso dell’usucapiente nei confronti delle altre parti processuali.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro applicata a una sentenza di usucapione emessa nei suoi confronti. Il giudice d’appello aveva ritenuto inapplicabile la regola della responsabilità solidale di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l’obbligazione tributaria dovesse considerarsi sorta nell’interesse esclusivo del soggetto avvantaggiato dall’acquisto della proprietà, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello erroneamente interpretato l’arresto giurisprudenziale richiamato, ritenendo inapplicabile il principio di solidarietà passiva tributaria nel caso di specie.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio espresso nella pronuncia n. 473/2017, a sua volta richiamata da Cass. n. 22369/2017. Tale principio afferma che l’art. 8, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 equipara le sentenze che accertano l’avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso. L’art. 57 dello stesso d.P.R., inoltre, prevede che le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro.
Nei rapporti interni tra le parti, l’obbligazione tributaria afferente al trasferimento immobiliare conseguente alla sentenza deve ritenersi sorta nell’interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l’acquisto, ai sensi dell’art. 1298 cod. civ., applicabile anche alle obbligazioni ex lege. Ne deriva che l’usucapiente, che ha provveduto al pagamento dell’imposta, non può agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali, trattandosi di obbligazione assunta nel suo esclusivo interesse.
Tuttavia, la Corte ha chiarito che tale regola opera solo nei rapporti interni tra i coobbligati solidali e non nei confronti del creditore erariale. In ragione della solidarietà passiva prevista dall’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente pretendere l’intero da ciascuna delle parti in causa. Il giudice d’appello aveva quindi erroneamente applicato la giurisprudenza richiamata, confondendo il piano dei rapporti interni con quello dei rapporti con il Fisco.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., ha rigettato l’originario ricorso del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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