Correzione dell’errore materiale per omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore distrattario (Cass. civ. Sez. 2 n. 11749 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce errore materiale omissivo della sentenza della Corte di cassazione la mancata pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese di lite avanzata dal difensore, sia nel ricorso sia nelle memorie ex art. 380-bis n. 1 cod. proc. civ. La distrazione può essere disposta in sede di correzione, purché il difensore abbia formulato specifica istanza nel corso del giudizio. Non è necessaria l’esplicita dichiarazione circa l’effettiva anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari, potendo tale circostanza ritenersi implicitamente contenuta nella domanda. Il ricorso per correzione non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, poiché il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere.
Il Fatto
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A seguito dell’accoglimento del ricorso proposto da un condomino contro il condominio, la Corte di cassazione aveva pronunciato la condanna al pagamento delle spese di lite. Il difensore della parte vittoriosa, tuttavia, rilevava che la Corte aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in suo favore, nonostante la richiesta fosse stata formulata sin dal ricorso e reiterata nelle memorie.
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L’avvocato proponeva quindi istanza ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., chiedendo la correzione dell’omissione.
La Motivazione della Corte
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La Corte ha accolto l’istanza, ritenendo che dagli atti processuali emergesse in modo inequivocabile la richiesta di distrazione. Ha pertanto disposto la correzione dell’errore materiale omissivo, inserendo nel dispositivo dell’ordinanza precedente la clausola di distrazione in favore del difensore.
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Nel motivare la decisione, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 31033 del 2019, secondo cui è sufficiente che il difensore abbia formulato specifica richiesta di distrazione, senza che sia necessaria l’esplicita dichiarazione in ordine all’avvenuta anticipazione delle spese e alla mancata riscossione degli onorari. Tale circostanza, ha precisato, può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda stessa.
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La Corte ha inoltre chiarito, richiamando la propria giurisprudenza (tra cui Cass. n. 15302 del 2023), che il ricorso per correzione di errore materiale non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario. Il difensore, infatti, agisce ex artt. 287 e ss. cod. proc. civ. in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza da una proposizione in rappresentanza della parte.
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Da ultimo, la Corte ha escluso ogni statuizione sulle spese del procedimento di correzione, evidenziando come tale rimedio non configuri ipotesi di soccombenza, avendo natura sostanzialmente amministrativa, in conformità con i precedenti delle Sezioni Unite n. 9438 del 2002 e Sezioni Unite n. 10203 del 2009.
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Nota della Redazione
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