La tariffe TARSU differenziate per gli alberghi non richiedono motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 11848 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di TARSU, la delibera comunale che prevede una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni è legittima, poiché la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi costituisce un dato di comune esperienza, assunto quale criterio di classificazione anche dal d.lgs. n. 22/1997. Non sussiste alcun obbligo di motivazione della delibera di determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 65 d.lgs. n. 507/1993, trattandosi di atto amministrativo a contenuto generale o collettivo. Il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, ex art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnico-amministrativa del Comune nella classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, essendo ammesso solo in presenza di vizi di legittimità quali incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo alla TARSU per le annualità 2010-2012, deducendo la mancata proroga della disciplina a causa della mancata emanazione del regolamento attuativo del d.lgs. n. 152/2006, l’illegittimità del regolamento comunale e delle delibere tariffarie, nonché il difetto di legittimazione del raggruppamento temporaneo di imprese nella sua composizione originaria. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, affermando la legittimità della delibera che prevedeva una tariffa per gli alberghi superiore a quella delle civili abitazioni e la congruità delle tariffe rispetto al costo del servizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando i dieci motivi di impugnazione. In primo luogo, ha escluso il difetto di legittimazione del raggruppamento temporaneo, richiamando il principio per cui la distinzione tra attività principali e secondarie, in tema di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, è venuta meno solo con la legge n. 160/2019 e il d.m. 13 aprile 2022, n. 101. Prima di tale intervento, l’iscrizione all’albo ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997 non era necessaria per le imprese che svolgono mere attività complementari o di supporto, come accertato nel caso di specie con riferimento alla società rimasta estranea all’adozione dell’avviso.
La Corte ha poi affrontato il tema della successione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle società del gruppo Equitalia, richiamando le Sezioni Unite n. 15911/2021 che qualificano l’operazione come trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum della riscossione. Ne consegue la legittimità del subentro nel contratto di affidamento, senza violazione del principio di immodificabilità del raggruppamento, trattandosi di mera successione fra enti pubblici.
Quanto alla motivazione dell’avviso di accertamento, la Corte ha ribadito che l’obbligo di cui all’art. 7 legge n. 212/2000 è assolto con l’indicazione della superficie accertata o della tariffa applicabile, integrati dagli atti generali come i regolamenti comunali, senza necessità di allegare le fonti probatorie. È stata inoltre affermata la distinzione tra piano motivazionale e piano probatorio, potendo la prova dei fatti avvenire nella successiva fase contenziosa.
In ordine alla rilevazione diretta delle superfici, la Corte ha precisato che la violazione di regole formali non comporta l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti, se non previsto da specifica norma. Ha inoltre ribadito che la mancata utilizzazione dell’immobile legata a esigenze soggettive non costituisce causa di esclusione del tributo, essendo rilevante solo l’obiettiva impossibilità di utilizzo.
Da ultimo, la Corte ha confermato la vigenza del regime TARSU per le annualità 2010-2012, escludendo l’eclissi del tributo per mancata emanazione del regolamento attuativo del codice dell’ambiente, e ha ritenuto l’addizionale ex ECA parte integrante del sistema di finanziamento del servizio, soppressa solo dal 2013. Quanto alla disparità di trattamento tra alberghi e civili abitazioni, ha affermato che la scelta tariffaria rientra nella discrezionalità dell’ente e non richiede motivazione specifica, essendo la maggiore produzione di rifiuti degli esercizi alberghieri un dato di comune esperienza.
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Nota della Redazione
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