Riclassamento DOCFA: la motivazione dell’avviso è sufficiente se i dati non sono disattesi ma rivalutati (Cass. civ. Sez. 5 n. 11903 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento degli immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica. Solo nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate. La motivazione è altresì sufficiente quando l’avviso richiama il classamento operato nell’ambito della revisione massiva della microzona e indica immobili limitrofi con caratteristiche similari. In materia di vizi della sentenza, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
Il contribuente proponeva una dichiarazione di variazione DOCFA per un immobile sito in Milano, proponendo il classamento in categoria A/2, classe 6^, con una rendita di € 2.670,08. L’Agenzia delle Entrate, senza effettuare alcun sopralluogo, rettificava il classamento attribuendo la categoria A/1, classe 4^, con rendita di € 3.295,00, notificando l’avviso di accertamento e richiamando la revisione parziale del classamento della microzona ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004.
Il contribuente impugnava l’avviso e il primo grado accoglieva il ricorso. L’Agenzia proponeva appello e il contribuente appello incidentale. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello principale, facendo applicazione del principio di legittimità in tema di riclassamento per diversa distribuzione degli spazi interni, e dichiarava assorbiti gli ulteriori motivi. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha ridotto il sindacato di legittimità alla sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La Corte osserva che tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile e nella motivazione perplessa, escluso il difetto di sufficienza. Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata, ancorché succinta, supera il minimo costituzionale perché consente di cogliere il ragionamento logico-giuridico del giudice di appello.
Il secondo motivo prospetta il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione alle eccezioni sull’omessa motivazione dell’avviso e sulla mancanza dei presupposti per la categoria A/1. La censura è infondata: il giudice di appello si è espresso sul punto ritenendo che l’atto impositivo contenesse una valutazione complessiva delle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura del bene e della sua ubicazione, sicché non è ipotizzabile alcuna pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto.
Il terzo motivo riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale. La Corte richiama il consolidato principio per cui, nella procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto del contribuente non siano disattesi ma soltanto rivalutati. La diversa classificazione deriva da una diversità di valutazione dei medesimi elementi, il che esime l’amministrazione da una motivazione più particolareggiata. Nella fattispecie, l’avviso contiene anche il richiamo del classamento operato nella revisione massiva della microzona e l’indicazione di immobili limitrofi con caratteristiche similari, elementi che corroborano la sufficienza motivazionale dell’atto.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente alle spese, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.