Responsabilità oggettiva del depositario e solidale del compartecipante alla frode sulle accise (Cass. civ. Sez. 5 n. 12067 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, la responsabilità del titolare del deposito fiscale per l’svincolo irregolare dei prodotti ha natura oggettiva, essendo legata a un rischio specifico, e prescinde dalla colpa, a eccezione del solo caso di forza maggiore, con la conseguenza che essa sussiste anche in presenza del fatto illecito di un terzo o della mancata consegna del prodotto al deposito destinatario. L’obbligazione di garanzia del depositario mittente non viene meno per il solo annullamento della garanzia prestata, ove il prodotto non sia stato effettivamente scaricato presso il deposito ricevente. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1995, è obbligato in solido al pagamento dell’accisa “qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo”, ivi inclusi gli amministratori o i legali rappresentanti della società depositante che abbiano avuto un ruolo attivo e consapevole nella frode.
Il Fatto
L’Ufficio delle Dogane di Napoli notificava alla società esercente un deposito fiscale e al suo amministratore unico, in qualità di responsabile in solido, un avviso di pagamento per il mancato versamento delle accise su prodotti petroliferi, per un importo complessivo ingente. Secondo l’accertamento, il gasolio stoccato presso il deposito della società veniva ceduto fittiziamente, in regime di sospensione d’imposta, a un altro deposito fiscale mediante operazioni meramente cartolari, mentre in realtà veniva direttamente svincolato presso i distributori finali, i quali non provvedevano al pagamento delle imposte.
A seguito del rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, l’amministratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, lamentando, tra l’altro, l’acritico recepimento della sentenza penale di condanna, la violazione dei principi in materia di responsabilità del depositario mittente e l’insussistenza della propria responsabilità solidale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso integralmente le censure del ricorrente. In relazione al primo e al secondo motivo, ha chiarito che la motivazione della sentenza impugnata non ha affatto recepito acriticamente le risultanze del processo penale, ma ha compiuto una disamina puntuale dei fatti, valutandoli congiuntamente agli elementi del processo verbale di constatazione. Ha, inoltre, rilevato come la sentenza penale di appello, confermata in sede di legittimità, abbia accertato che la sottrazione delle accise fu resa possibile da un meccanismo fraudolento che il ricorrente aveva contribuito a realizzare.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 7, 8, 10, 20, 21, 24 e 28 della Direttiva 2008/118/CE e delle norme del d.lgs. n. 504/1995, la Corte ha affermato che la disciplina europea, come interpretata dalla Corte di giustizia, evidenzia in capo al titolare del deposito una responsabilità oggettiva, che prescinde dalla colpa, ad eccezione del caso di forza maggiore. Tale responsabilità, ha precisato, non viene meno neppure in caso di fatto illecito del terzo, come la frode commessa da altri soggetti della filiera, e sussiste anche quando il prodotto non sia stato effettivamente scaricato presso il deposito di destinazione, poiché l’obbligazione del depositario mittente cessa solo con l’effettiva presa in consegna della merce dal depositario ricevente. Ha, pertanto, escluso la rilevanza della questione relativa alla natura interpretativa dell’art. 6-bis del TUA, trattandosi di un accertamento in fatto che le operazioni fossero fittizie.
Sulla posizione personale dell’amministratore, la Suprema Corte ha escluso che la sua responsabilità discenda automaticamente dal ruolo di legale rappresentante. Essa, invece, è fondata sulla sua partecipazione attiva e consapevole al meccanismo fraudolento, risultando egli coautore dello svincolo irregolare. Tale conclusione è conforme all’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1995, che annovera tra gli obbligati in solido “qualsiasi altra persona” che abbia partecipato all’irregolarità e che ne fosse o dovesse ragionevolmente esserne a conoscenza, nonché all’art. 8, par. 1 e 2, della Direttiva 2008/118/CE, che estende la solidarietà a “qualsiasi persona coinvolta” nell’uscita irregolare.
Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla violazione del contraddittorio preventivo, avendo il contribuente partecipato alle operazioni della Guardia di Finanza e avendo avuto piena conoscenza degli addebiti. Il ricorso è stato, quindi, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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