Revocatoria ordinaria: onere della prova dell’incapienza a carico del debitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 12141 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’azione revocatoria concernente atti che incidono sulla struttura societaria, come la cessione di quote, rientra nelle controversie relative a rapporti societari. In materia di cessione di crediti in blocco, la notificazione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è di per sé sufficiente a provare l’esistenza del credito ceduto, ma assume valore indiziario, dovendo il giudice procedere a un accertamento complessivo delle risultanze fattuali. Nell’azione revocatoria ordinaria, l’onere di provare la sufficienza del patrimonio residuo del debitore grava su quest’ultimo, e non sul creditore agente.
Il Fatto
Una società era debitrice di una banca per un’apertura di credito non restituita. Il credito veniva ceduto in blocco e successivamente trasferito a un’altra società, che agiva in giudizio per far dichiarare la simulazione o, in subordine, la revocatoria di un atto di cessione di quote sociali posto in essere dalla società debitrice in favore di un’altra società. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda revocatoria, pronunciando l’inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 2901 c.c., con decisione confermata in appello. Avverso la sentenza della Corte territoriale, le società soccombenti proponevano ricorso per cassazione con sei motivi di censura.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi, le ricorrenti eccepivano il difetto di competenza per materia, sostenendo che la controversia, in quanto avente ad oggetto una domanda di simulazione di cessione di quote, andasse devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa, con conseguente decisione in composizione collegiale. La Corte osserva che, nel merito, era stata accolta solo la domanda di revocatoria, avendo i giudici di merito rigettato l’azione di simulazione. La questione di competenza va pertanto valutata con riferimento alla domanda effettivamente accolta, non a quella non accolta. Sul punto, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’azione revocatoria relativa ad atti che riguardano la struttura societaria rientra pur sempre nella competenza delle sezioni specializzate.
Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, le ricorrenti contestavano la legittimazione attiva del creditore, eccependo che la prova della cessione del credito non fosse stata fornita e che la pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale non fosse sufficiente ad attestare l’inclusione del credito nella massa ceduta. La Corte di cassazione, richiamando il principio secondo cui la notifica della cessione non è sufficiente a provare l’esistenza del contratto di cessione, rileva che i giudici di merito avevano comunque compiuto l’accertamento richiesto, basandosi sulle plurime cessioni evincibili dagli atti di causa. Tale accertamento, essendo di natura fattuale, non è sindacabile in sede di legittimità.
Con il sesto motivo, le ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 2901 c.c., assumendo che l’onere di dimostrare l’incapienza del patrimonio del debitore, a seguito dell’atto dispositivo, gravasse sul creditore agente. La Corte di cassazione chiarisce che nell’azione revocatoria ordinaria, a differenza della revocatoria fallimentare, è il debitore a dover provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore, risultando il patrimonio insufficiente fino a prova contraria. All’infondatezza dei motivi di ricorso consegue il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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