Prescrizione contributi Gestione separata: il differimento del termine di versamento segue il fattore oggettivo dell’attività (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12353 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento, come eventualmente differito dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010. Il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 riguarda tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore, prescindendo dalla condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dalle risultanze degli studi medesimi. Rileva, pertanto, il solo fattore oggettivo dell’esercizio di un’attività riconducibile a una di quelle per cui gli studi sono stati elaborati.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva respinto il gravame dell’INPS, confermando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva annullato, per intervenuta prescrizione, un avviso di addebito notificato a una professionista per il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione separata per l’anno 2009. I giudici del merito avevano ritenuto che il termine di prescrizione, decorrente dal 16 giugno 2010, fosse maturato prima dell’atto interruttivo del 2 luglio 2015.
L’Istituto ricorre per cassazione, sostenendo che il termine di versamento fosse stato prorogato al 6 luglio 2010 dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, con conseguente slittamento del dies a quo della prescrizione quinquennale. La professionista non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ritiene il ricorso fondato. Rammenta che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento di scadenza dei termini per il pagamento e che, a tale fine, rilevano le previsioni del d.P.C.M. 10 giugno 2010, emanato in attuazione dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241/1997. La norma ha differito il versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Il Collegio chiarisce, inoltre, che il differimento non è circoscritto a coloro che, in concreto, risultino fiscalmente assoggettati alle risultanze degli studi per non aver optato per un diverso regime di imposizione. Il dato testuale della norma e i principi già ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità indicano che ciò che rileva è esclusivamente il fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile ad una di quelle per cui gli studi di settore sono stati elaborati, non la condizione soggettiva del professionista.
I giudici di appello si sono discostati da tale orientamento, reputando dirimente la concreta sottoposizione alle risultanze degli studi. Tale error in iudicando nella determinazione del termine iniziale ha condotto la Corte territoriale a ritenere erroneamente prescritta la pretesa dell’Istituto, considerando irrilevante l’atto interruttivo del 2 luglio 2015.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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