Liquidazione diretta TARI illegittima senza dati definitivi (Cass. civ. Sez. 5 n. 12391 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà del Comune di procedere alla liquidazione d’ufficio della tassa sui rifiuti, ai sensi dell’art. 72 d.lgs. n. 507/1993, costituisce un’eccezione e come tale non è suscettibile di applicazione estensiva. Detta facoltà presuppone che i dati utilizzati per l’iscrizione a ruolo siano acquisiti, cioè definitivi, in quanto risultanti dalla dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell’ufficio divenuto inoppugnabile. Quando tali dati siano incerti o contestati, l’Amministrazione deve invece procedere con l’adozione di un avviso di accertamento, esplicitando le ragioni dello scostamento dai dati dichiarati ai sensi dell’art. 70 del medesimo decreto. È, pertanto, illegittima la liquidazione diretta fondata su un accertamento la cui notifica sia oggetto di controversia tra le parti.
Il Fatto
La società contribuente impugnava la pretesa impositiva del Comune relativa alla TARI, concernente la tassazione della superficie dell’immobile e la produzione di rifiuti speciali. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in parziale accoglimento dell’appello del Comune, riconosceva alla società il diritto alla riduzione della pretesa per la produzione di rifiuti speciali, ma riteneva corretta la superficie accertata dall’ente impositore. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, mentre il Comune resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina innanzitutto il primo e il secondo motivo di ricorso, entrambi infondati, respingendo le censure relative alla motivazione apparente e alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., non potendo la ricorrente limitarsi a criticare la sufficienza del discorso argomentativo. Quanto alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ribadisce che la censura non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo l’utilizzo di prove non dedotte o la violazione dei limiti legali, essendo la valutazione delle prove riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.
La Corte accoglie invece il terzo motivo, con cui la società deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 72 d.lgs. n. 507/1993, per avere la CTR ritenuto validamente esercitata dal Comune la facoltà di procedere alla liquidazione d’ufficio pur in assenza di un previo atto di accertamento divenuto inoppugnabile. La Corte richiama il principio, già affermato dai propri precedenti, per cui la liquidazione diretta è consentita solo nei casi in cui avvenga sulla base dei ruoli dell’anno precedente, ovvero su dati ed elementi già acquisiti e non soggetti a modificazioni, sicché non devono essere né incerti né contestati.
L’incertezza del dato utilizzato, a seguito della contestazione dell’utente, comporta la necessità dell’adozione dell’avviso di accertamento. Nel caso di specie, essendo controversa tra le parti la validità della notifica dell’accertamento in rettifica sulla quale il Comune aveva costruito l’inoppugnabilità del proprio accertamento, la CTR è incorsa in errore nel ritenere legittima la liquidazione diretta senza verificare il presupposto della definitività dei dati. La Corte esclude infine che i precedenti citati dal Comune possano superare tali rilievi, non affrontando la questione della validità della notifica dell’atto di accertamento, da cui non si può prescindere.
La Corte accoglie pertanto il ricorso principale limitatamente al terzo motivo, respinti i primi due, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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