Cassazione: inammissibile il ricorso che non censura la seconda ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12497 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, qualora questa sia basata su una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi tra loro e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il dictum. In tal caso, la mancata impugnazione anche della seconda ratio, che rimane immune dalle censure, rende il ricorso privo dell’idoneità a conseguire il suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata. Il lavoratore che agisce per ottenere una progressione economica orizzontale ha l’onere di dimostrare il proprio diritto alla selezione rispetto agli altri dipendenti utilmente collocati in graduatoria.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente del Comune di Corato proponeva domanda giudiziale per far dichiarare la nullità dell’art. 25 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del 2004, nella parte in cui introduceva il criterio dell’«esperienza acquisita» per le progressioni economiche orizzontali, asseritamente in contrasto con gli artt. 5 e 16 del CCNL del 31.03.1999. Chiedeva, altresì, la rideterminazione dei punteggi delle graduatorie e il risarcimento del danno per le differenze retributive non percepite a seguito delle mancate progressioni dal 2007 al 2010.
Il Tribunale di Trani rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 268/2022, confermava la pronuncia di primo grado, rilevando sia la legittimità del contratto integrativo sia la carenza di prova, a carico del ricorrente, del diritto alla progressione rispetto agli altri dipendenti che lo avevano preceduto in graduatoria. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il contenuto della sentenza impugnata, evidenziando che essa risultava ancorata a due distinte rationes decidendi, autonome l’una dall’altra e ciascuna da sola sufficiente a sorreggere il dictum. La prima ragione si fondava sulla legittimità del contratto integrativo, ritenendo che l’art. 16 del CCNL del 31.03.1999 avesse delegato alla contrattazione decentrata il completamento e l’integrazione dei criteri per la progressione economica, sicché il criterio dell’esperienza acquisita non si poneva in contrasto con alcuna disposizione del contratto nazionale.
La seconda ratio, invece, prescindeva del tutto dalla questione di legittimità del CCDI, rilevando che la progressione economica non è un diritto di tutti i lavoratori ma presuppone una selezione. Nella specie, il ricorrente non solo non aveva allegato di possedere i requisiti richiesti dalle norme contrattuali, ma non aveva dimostrato di avere più diritto degli altri dipendenti, che peraltro non aveva neppure citato, i quali lo avevano preceduto in graduatoria.
La Corte ha quindi verificato che il motivo di ricorso, pur articolato, censurava esclusivamente la prima ragione della decisione, relativa all’interpretazione delle disposizioni del CCNL e alla validità del contratto integrativo, senza investire la seconda ratio incentrata sul difetto probatorio. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato principio per cui, in presenza di una motivazione strutturata su una pluralità di ordini di ragioni convergenti o alternativi, la resistenza di una di esse agli appunti mossi con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo non o mal censurato.
La Corte ha, infine, precisato che, essendo la seconda ragione immune dalle censure, ogni ulteriore verifica era ultronea, in quanto l’eventuale accoglimento delle doglianze non avrebbe comunque condotto alla cassazione della sentenza gravata. Conclusivamente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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