Distanze legali, il muro di sostegno sotto il piano di campagna non è costruzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 12538 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali, la nozione di “costruzione” ex art. 873 cod. civ. comprende ogni opera che, oltre a presentare carattere di consistenza e stabilità, emerga in modo sensibile al di sopra del livello del suolo. Non è configurabile la violazione della disciplina sulle distanze per un muro di contenimento realizzato al di sotto dell’originario piano di campagna, ancorché esso risulti visibile rispetto al piano artificialmente ribassato per effetto di uno sbancamento, atteso che la ratio della norma è evitare la formazione di intercapedini dannose o pericolose, nella specie escluse dall’accertamento tecnico. La determinazione dell’altezza del manufatto deve essere effettuata con riferimento al livello naturale del terreno, non già al piano cosiddetto “finito”.
Il Fatto
I proprietari di un edificio convenivano in giudizio la società confinante per sentirla condannare alla demolizione di un muro di contenimento realizzato a confine e, a loro dire, a distanza inferiore a quella legale. Il Tribunale, accertata la violazione, ordinava l’esecuzione di opere alternative, tra cui una sottofondazione del fabbricato degli attori. La Corte d’appello, in parziale riforma, dichiarava il manufatto non conforme alle distanze di legge, respingeva l’appello incidentale della società e la condannava al risarcimento per equivalente, oltre alle spese.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha accolto il primo motivo del ricorso principale, incentrato sulla violazione dell’art. 873 cod. civ., ravvisando l’errore commesso dal giudice di merito nell’aver misurato l’altezza della palificata non già rispetto al livello naturale del terreno, bensì rispetto al «piano finito», ossia al piano artificialmente ribassato per effetto di uno sbancamento. La Cassazione ha richiamato il principio per cui, nella nozione di costruzione, rientra ogni opera edilizia che emerga sensibilmente dal suolo, richiamando i precedenti di Sez. 6-2 n. 4190 del 2017 e delle Sezioni Unite n. 1961 del 1973.
Nel caso di specie, la consulenza tecnica aveva accertato che la palificata era stata realizzata al di sotto del piano di campagna e che non si erano formate intercapedini con il fabbricato vicino. La Corte ha quindi cassato la decisione, ritenendo che la verifica della violazione delle distanze non potesse prescindere da tali dati fattuali. I restanti motivi del ricorso principale, afferenti al rigetto dell’appello incidentale, sono stati dichiarati assorbiti.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a contestare la mancata considerazione di altri manufatti, quali portali e pilastri, non oggetto della domanda originaria. La censura, non confrontandosi con la ratio processuale della sentenza impugnata, è stata qualificata come non motivo. Il secondo motivo, relativo all’insufficienza della liquidazione del danno, è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, dovendo il giudice del rinvio rivalutare la questione delle distanze e, conseguentemente, quella risarcitoria.
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Nota della Redazione
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