Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: l’error in procedendo per violazione del principio di non contestazione richiede la trascrizione degli atti (Cass. civ. Sez. 5 n. 12595 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea applicazione del principio di non contestazione integra un error in procedendo, censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c. Tuttavia, l’apprezzamento circa l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione è riservato al giudice del merito ed è sindacabile in legittimità solo per incongruenza o illogicità della motivazione. Il ricorrente che lamenti l’esclusione della sua operatività ha l’onere di trascrivere gli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione, indicando in quale atto la circostanza sia stata allegata e in quale sede e modo sia stata provata o ritenuta pacifica. La valutazione delle risultanze probatorie, il controllo della loro attendibilità e concludenza restano riservati al giudice del merito e non sono rinnovabili in sede di legittimità. L’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 opera esclusivamente per le pronunce irrevocabili emesse a seguito di dibattimento con le formule “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”, non estendendosi al decreto di archiviazione.
Il Fatto
La società, già Fotoamatore, aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava, per l’anno d’imposta 2015, l’indebita detrazione dell’IVA operata mediante l’impiego di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, relative all’acquisto di materiale elettronico dalla SEC Distribuzione, nonché il connesso atto di irrogazione di sanzioni. La società deduceva l’insussistenza sostanziale dei fatti contestati e la mancanza di prova della natura fittizia delle operazioni, dolendosi della circostanza che l’Amministrazione avesse riconosciuto l’effettivo spostamento della merce e la presenza di corrispondenza tra le parti. La CTP rigettava i ricorsi e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana confermava la decisione, ritenendo dimostrata l’inesistenza oggettiva delle cessioni sulla base di un articolato compendio indiziario, tra cui il ripetersi per quattordici volte del medesimo schema negoziale e l’assenza di struttura organizzativa in capo alla fornitrice.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui la società deduceva la violazione dell’art. 115 c.p.c. per il mancato riconoscimento della non contestazione da parte dell’Amministrazione dell’effettività delle operazioni. La Corte ha precisato che l’erronea applicazione del principio di non contestazione costituisce un vizio di error in procedendo, che consente l’esame degli atti e dei documenti del processo. Tuttavia, l’apprezzamento dell’esistenza e del valore di una condotta di non contestazione è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per incongruenza o illogicità della motivazione. Il ricorrente che intenda dolersi dell’esclusione della sua operatività deve provvedere alla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice ha ritenuto integrata la non contestazione, indicando in quale atto la circostanza sia stata allegata e in quale modo sia stata provata. Nel caso di specie, il motivo consisteva nell’estrapolazione di affermazioni tratte da differenti parti dell’avviso di accertamento e delle controdeduzioni, senza la trascrizione richiesta, e mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per un’asserita omessa pronuncia sulla carenza di prova, è stato parimenti dichiarato inammissibile: la Corte ha rilevato che non era chiaro quale error in procedendo fosse stato dedotto e che il giudice d’appello si era in realtà soffermato sulla questione della prova, ritenendo dimostrata la natura fittizia delle operazioni.
Il terzo motivo, concernente l’omessa pronuncia sull’illegittimità dell’avviso per errato inquadramento giuridico, è stato giudicato infondato. L’omessa pronuncia configura il vizio solo quando manchi la decisione su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile, non quando riguardi una mera argomentazione posta a sostegno della contestazione sulla carenza di prova. La Corte ha precisato che il giudice non è tenuto a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti ed è sufficiente che indichi gli elementi su cui fonda il proprio convincimento. L’omessa pronuncia non è ravvisabile quando la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione, come nel caso di specie in cui il giudice d’appello ha condiviso la ricostruzione dell’Amministrazione, secondo cui le parti avevano creato mere e artificiose partite di giro di beni finalizzate a porre in essere la frode.
Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 8, comma 2°, d.l. n. 16/2012, è stato ritenuto infondato: la società chiedeva di considerare gli effetti sanzionatori che sarebbero potuti derivare dall’accoglimento dei precedenti motivi e, pertanto, al loro rigetto consegue anche il rigetto del quarto.
La Corte ha infine escluso rilevanza, nel giudizio, all’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, invocato dalla società con la memoria: la norma attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sola sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, con le formule “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”, mentre nel caso di specie era intervenuto soltanto un provvedimento di archiviazione, del tutto differente e privo della stabilità della sentenza definitiva.
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Nota della Redazione
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