Correzione dell’errore materiale sull’indicazione del giudice del rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12663 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La designazione del giudice del rinvio operata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 383 cod. proc. civ. determina una situazione di competenza che non è modificabile dal giudice del rinvio, neppure da quello territorialmente competente, il quale non può richiedere d’ufficio la correzione del provvedimento. Il potere di emendare i propri provvedimenti per errore materiale è riservato esclusivamente alla Suprema Corte, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., e può essere esercitato anche d’ufficio. La correzione degli errori materiali, avente natura sostanzialmente amministrativa, non dà luogo a statuizione sulle spese, non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.
Il Fatto
Con ordinanza pubblicata il 25 luglio 2025, la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso proposto dal lavoratore avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, cassando con rinvio la decisione impugnata.
Nelle premesse della decisione, la Suprema Corte aveva correttamente indicato che il giudizio di merito era stato definito dalla Corte d’appello di Caltanissetta, ma, per un mero errore materiale, tanto nella motivazione quanto nel dispositivo aveva individuato quale giudice del rinvio la “Corte d’appello di Palermo”, anziché quella di Caltanissetta, unica territorialmente competente. La parte ricorrente ha pertanto proposto istanza di correzione dell’errore materiale ai sensi degli artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto l’istanza, evidenziando che la correzione dell’errore materiale non può essere effettuata dal giudice del rinvio — né da quello erroneamente indicato, né da quello territorialmente competente — in quanto la designazione del giudice di rinvio determina una competenza che non può essere oggetto di contestazioni successive e non è modificabile, salva l’ipotesi di un errore materiale a cui si può sopperire solo con il rimedio della correzione riservato alla stessa Suprema Corte ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ..
La Corte ha rilevato che l’ordinanza da correggere aveva specificamente disposto il rinvio a un collegio in diversa composizione, circostanza che confermava l’intenzione di rimettere la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva emesso la sentenza cassata, e non a quella di Palermo. La Corte ha pertanto ritenuto evidente la natura materiale dell’errore, consistito nella mera indicazione di una sede giudiziaria diversa da quella cui apparteneva il giudice dell’impugnata sentenza.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ne ha escluso la liquidazione, richiamando il principio — già affermato da Cass. n. 12184/2020, Cass. n. 26566/2023 e Sezioni Unite n. 29432/2024 — secondo cui tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non è diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corretto, con la conseguenza che non è configurabile alcuna soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.
In accoglimento dell’istanza, la Corte ha disposto la correzione dell’ordinanza n. 17049/2025, sia nella parte motiva sia nel dispositivo, nel senso che ogni riferimento alla “Corte d’appello di Palermo in diversa composizione” deve intendersi sostituito con “Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione”.
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Nota della Redazione
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