Lo stock lending realizza il fenomeno economico dell’usufrutto di azioni: commissione indeducibile ex art. 109, comma 8, t.u.i.r. (Cass. civ. Sez. 5 n. 12750 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, l’operazione di stock lending, ossia di prestito di azioni che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione, realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni. La circostanza che in un caso si verta su un diritto reale e nell’altro su un diritto di credito non rileva ai fini tributari, atteso che l’art. 109, comma 8, t.u.i.r. si riferisce letteralmente ad “altro diritto analogo”. Il versamento della commissione costituisce, pertanto, costo indeducibile, a prescindere dalla qualificazione civilistica del contratto come simulato, nullo o elusivo. Il giudice può esercitare il potere di correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., integrando la sentenza impugnata con la corretta ratio decidendi.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società a responsabilità limitata un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, per il periodo d’imposta 2005/2006, una maggiore imposta Ires, conseguente alla ripresa a tassazione del costo di circa due milioni di euro sostenuto dalla contribuente a titolo di commissione corrisposta a una società ceca in base a un contratto di prestito titoli (stock lending). Con tale contratto, la società ceca prestava alla contribuente azioni rappresentative dell’8% del capitale di una società controllata con sede in Portogallo, impegnandosi a deliberare l’integrale distribuzione degli utili disponibili. La contribuente corrispondeva un compenso variabile in ragione degli utili distribuiti. L’Ufficio riteneva l’operazione simulata e fittizia, essendo il contratto nullo per mancanza di causa aleatoria.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso della contribuente, rigettandolo per il resto. L’appello avverso tale decisione veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che riqualificava l’operazione come simulata e nulla per carenza di alea. Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i primi cinque motivi di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria e la violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento. I giudici di legittimità ritengono la motivazione della CTR non apparente, avendo essa espressamente esaminato l’eccezione della contribuente. Quanto all’avviso di accertamento, la Corte esclude la configurabilità della denunciata contraddizione tra le ragioni della pretesa erariale, osservando come l’atto fosse nella sostanza incentrato sulla violazione dell’art. 109 t.u.i.r. e sull’intento di conseguire un indebito vantaggio fiscale.
Nel merito, la Corte opera una premessa sull’inquadramento giuridico dello stock lending, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui l’operazione realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni. In entrambe le figure, il trasferimento temporaneo della titolarità del diritto a percepire il dividendo si associa a un costo, rappresentato dalla commissione o dal corrispettivo per la cessione dell’usufrutto. Tale fenomeno è soggetto ai limiti previsti dall’art. 109, comma 8, t.u.i.r., che sancisce l’indeducibilità del costo sostenuto per l’acquisto del diritto d’usufrutto o altro diritto analogo relativamente a una partecipazione da cui derivino utili esclusi ai sensi dell’art. 89 t.u.i.r.. Tale disposizione, riferendosi letteralmente ad “altro diritto analogo”, non è circoscritta ai soli diritti reali, non deponendo in tal senso né la lettera né la ratio della norma.
La Corte conclude che il contratto di stock lending non è nullo per mancanza di causa, né l’operazione è elusiva, ma i costi sostenuti sono indeducibili, dovendosi in tal senso integrare la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c. Tale potere correttivo è esercitabile anche qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere. La Corte ritiene non configurabile una lesione del diritto di difesa, posto che le diverse qualificazioni prospettate miravano a tracciare diversi percorsi di disconoscimento degli effetti fiscali senza offuscare la riconoscibilità delle ragioni dell’atto, che la contribuente ha comunque impugnato nel merito con ampiezza di argomentazioni.
Quanto al sesto motivo, relativo al giudicato interno sulla qualificazione in termini di abuso del diritto, la Corte lo ritiene infondato, non desumendosi dalla sentenza di primo grado una chiara opzione per la tesi elusiva. I motivi settimo e ottavo, concernenti la violazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, sono dichiarati inammissibili per irrilevanza, non applicandosi la disposizione antielusiva al caso di specie. Il nono e il decimo motivo, in tema di raddoppio dei termini di accertamento, sono infondati, avendo la CTR fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla Corte costituzionale n. 247/2011 in ordine alla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale. Il ricorso è, quindi, integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.