La censura contro la valutazione degli indizi di mala fede non può tradursi in un riesame del fatto (Cass. civ. Sez. 3 n. 12816 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria ordinaria, la denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. è prospettabile solo qualora si deduca che il giudice di merito ha fondato la presunzione su un fatto storico privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sussumendo sotto la norma fatti che non vi rientrano. È, invece, inammissibile il motivo che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge, censuri la sufficienza della motivazione o la mancata condivisione del prudente apprezzamento del giudice, traducendosi nella prospettazione di mere inferenze probabilistiche alternative. In presenza di una doppia conforme, la censura relativa all’omesso esame di fatti decisivi non è comunque proponibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Fallimento di una società conveniva in giudizio l’ex amministratrice e gli acquirenti di un immobile, venduto con atto del 2015, chiedendo la declaratoria di inefficacia della compravendita ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’atto inefficace e condannando i convenuti al pagamento delle spese.
La Corte d’Appello rigettava i gravami riuniti, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione due degli acquirenti originari, affidandosi a un unico motivo con cui lamentavano la violazione degli artt. 2727-2729 cod. civ., contestando la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento del giudizio di mala fede.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo, dichiarandolo inammissibile in quanto volto a contestare nel merito la valutazione delle emergenze probatorie. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 1785 del 2018, ha precisato che il vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. può essere dedotto solo se si assume che il giudice abbia applicato la regola presuntiva a una fattispecie concreta che non presenta i caratteri di gravità, precisione e concordanza, indicando specificamente l’argomentazione ritenuta irrispettosa di tali paradigmi.
Nel caso di specie, la doglianza dei ricorrenti, sebbene formalmente prospettata come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si sostanziava in una critica alla sufficienza e logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tale censura è stata ritenuta inammissibile anche in ragione della natura di doppia conforme della decisione, che preclude la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi.
La Corte ha evidenziato come la sentenza della Corte territoriale avesse ampiamente motivato la sussistenza dell’elemento soggettivo, valorizzando un complesso di elementi probatori diretti e indiziari. Tra questi, la sussistenza di ipoteche non cancellate, la segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi e la peculiare circostanza che il preliminare fosse stato stipulato solo quattro giorni dopo la cancellazione del sequestro conservativo, elemento ritenuto sintomatico della consapevolezza dei ricorrenti.
Pertanto, l’illustrazione del motivo non prospettava una falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., ma si risolveva nella richiesta di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti, non consentita in sede di legittimità. All’inammissibilità del motivo è conseguita l’inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore del Fallimento controricorrente.
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Nota della Redazione
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