La dichiarazione del creditore non è prova presuntiva della presentazione della dichiarazione fiscale (Cass. civ. Sez. 5 n. 12963 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, la prova della presentazione della dichiarazione fiscale, quale presupposto dell’iscrizione a ruolo, grava sull’amministrazione finanziaria, che è il soggetto che fa valere il diritto di credito, anche in virtù del principio di vicinanza della prova. Non può pretendersi che il contribuente, destinatario della pretesa, debba fornire la prova di un fatto negativo. Il documento proveniente dalla parte che intenda avvalersene non può costituire prova in suo favore, né determina l’inversione dell’onere probatorio quando la parte contro cui è prodotto contesti la pretesa azionata. La violazione delle norme che presiedono alla prova presuntiva è correttamente deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L’eventuale erronea indicazione del paradigma censorio non determina l’inammissibilità del motivo, potendo essere riqualificato dal collegio. L’azione del contribuente diretta contro il concessionario non è inammissibile: su quest’ultimo grava l’onere di chiamare in causa l’ente creditore ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che il giudice debba ordinare l’integrazione del contraddittorio.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, con cui gli veniva richiesto il versamento di Irap e Irpef dichiarate ma non versate per il periodo d’imposta 2009, oltre sanzioni e interessi. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti del controllo automatizzato, non avendo il contribuente presentato alcuna dichiarazione per l’anno in questione.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, riteneva invece che la dichiarazione dovesse essere stata presentata, desumendolo dalla comunicazione con cui l’Ufficio impositore aveva portato a conoscenza del contribuente i dati del Modello Unico PF/2010, richiamata nella cartella. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ritenendo apodittica la dedotta violazione del principio di autosufficienza. Esamina poi, per priorità logica, il quarto e il quinto motivo di ricorso, riguardanti la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente. Quanto al quarto motivo, la Corte chiarisce che la motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie, il ragionamento del giudice d’appello, pur opinabile, è intellegibile e non contraddittorio, essendo stato svolto richiamando specificamente le fonti documentali del convincimento.
Sul quinto motivo, concernente l’omesso invio dell’avviso bonario di cui all’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, la Corte ricorda che tale norma, nel testo vigente ratione temporis, non impone il contraddittorio preventivo per ogni iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Inoltre, grava sul contribuente l’onere di indicare i presupposti per l’invio obbligatorio della comunicazione di irregolarità. Non essendo emerse nel caso tali incertezze, la cui sussistenza era onere del contribuente provare, correttamente è stato escluso l’obbligo della comunicazione preventiva.
Con il terzo motivo, giudicato fondato e assorbente dei primi due, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando la presunzione di presentazione della dichiarazione. La Corte, respinta l’eccezione di inammissibilità anche per tale mezzo, rileva che i giudici d’appello hanno costruito il ragionamento presuntivo ponendo come fatto noto una circostanza tutt’altro che pacifica: una comunicazione dell’ente creditore, non versata in atti ma semplicemente richiamata nella cartella di pagamento oggetto del contendere. Ciò viola il principio per cui un documento proveniente dalla parte che intende avvalersene non può costituire prova in suo favore, né determina inversione dell’onere probatorio in caso di contestazione della pretesa.
La Corte evidenzia l’ulteriore carenza del carattere di gravità della presunzione: la dichiarazione del creditore, richiamata in un atto dell’agente della riscossione quale adiectus solutionis causa, non consente di ritenere sussistente con elevato grado di probabilità, secondo l’id quod plerumque accidit, il presupposto della pretesa creditoria. Di conseguenza, dispone il rinvio, affermando che spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare la presentazione della dichiarazione, quale presupposto contestato dell’accertamento automatizzato, non potendosi pretendere dal destinatario la prova di un fatto negativo. Il sesto motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’appello incidentale, resta assorbito.
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Nota della Redazione
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