Omessa indicazione delle prove decisive nel contratto preliminare e doppia conforme (Cass. civ. Sez. 2 n. 13070 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge o di un vizio di motivazione, solleciti in realtà una rivalutazione di circostanze fattuali già vagliate e apprezzate dai giudici di merito, estranea al perimetro del giudizio di legittimità. La censura motivazionale è altresì preclusa ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., in presenza di una “doppia conforme”, anche se la Corte d’appello abbia integrato la motivazione del primo giudice con un percorso argomentativo parzialmente diverso, non configurandosi una ratio decidendi autonoma. L’insufficienza della motivazione non è più deducibile quale vizio di legittimità, salvo i casi di motivazione totalmente mancante, meramente apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria o perplessa, purché il vizio risulti dal testo della sentenza. Nel procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., la condanna del ricorrente al pagamento delle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. assume funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali defatigatori.
Il Fatto
La società ricorrente, promissaria acquirente di un complesso immobiliare, aveva convenuto in giudizio la promittente venditrice per sentir dichiarare legittimo il proprio recesso dal contratto preliminare, lamentando l’inadempimento dell’altra parte all’obbligazione di conservare il bene nelle condizioni pattuite, e per ottenere la condanna al versamento del doppio della caparra ai sensi dell’art. 1385 c.c. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello, riunite le impugnazioni, aveva confermato la decisione, ritenendo che la promissaria acquirente fosse consapevole dello stato dell’immobile e non avesse dimostrato un peggioramento delle sue condizioni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente escluso ogni profilo di incompatibilità della consigliera delegata che aveva formulato la proposta di definizione accelerata, potendo essa far parte del collegio, non rivestendo tale proposta funzione decisoria. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione dell’art. 1455 c.c., rilevando come lo stesso si sostanziasse in una mera richiesta di rivalutazione delle circostanze fattuali già apprezzate dai giudici di merito.
Il secondo motivo, relativo all’omessa o insufficiente motivazione circa la consapevolezza dello stato di degrado del bene, è stato ritenuto inammissibile per effetto della “doppia conforme” di cui all’art. 360, quarto comma, c.p.c. La Corte ha precisato che tale preclusione opera anche quando il giudice d’appello abbia integrato la motivazione del primo giudice, purché non abbia posto una ratio decidendi autonoma e diversa. Ha inoltre ricordato che, secondo la formulazione vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., l’insufficienza motivazionale non è più deducibile in cassazione, salvo che il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza.
I medesimi rilievi di inammissibilità sono stati estesi al terzo motivo – concernente la mancata condanna al doppio della caparra – e al quarto motivo, inerente alla omessa valutazione di prove decisive, poiché entrambi, dietro l’apparente deduzione di vizi di legittimità, invocavano un nuovo apprezzamento dei fatti. Il ricorso è stato pertanto rigettato nel suo complesso.
La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in rapporto all’ammontare della caparra, nonché, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al pagamento di ulteriori somme, avendo la Corte richiamato il proprio consolidato orientamento sulla funzione deterrente e sanzionatoria di tale condanna nel procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.