Le spese dell’interveniente che rettifica l’attribuzione di una falsità non sono a carico della parte (Cass. civ. Sez. 3 n. 13077 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interveniente che non abbia svolto domanda nei confronti delle parti in lite, ma sia intervenuto esclusivamente per rettificare l’erronea attribuzione a sé della paternità di una falsità materiale, affermata dal giudice in motivazione, non determina la soccombenza della parte ricorrente ai fini della regolazione delle spese processuali. Qualora la domanda dell’interveniente, ritenuta volta a tutela di un diritto della personalità, fosse qualificata come querela di falso, essa potrebbe ritenersi avversata solo dal soggetto che di quel documento abbia inteso avvalersi nei suoi confronti, non anche dalla parte che tale utilizzazione non abbia mai prospettato. La mera correzione di errore materiale, non avente natura conflittuale, non integra i presupposti per una pronuncia di condanna alle spese ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio la Regione Abruzzo per ottenere la dichiarazione di falsità della sottoscrizione apposta su un atto di rinuncia a contributi pubblici, cui era seguita un’azione di recupero degli stessi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma in motivazione aveva erroneamente attribuito la paternità della falsità a un funzionario della Regione, estraneo alla vicenda.
In grado di appello, il funzionario era intervenuto volontariamente per far correggere l’erronea attribuzione. La Corte d’Appello aveva ritenuto l’intervento ammissibile, qualificando il diritto fatto valere come diritto della personalità a non vedersi attribuite falsità documentali, e aveva conseguentemente regolato le spese del grado secondo i principi di soccombenza e causalità, ponendole a carico sia della ricorrente sia della Regione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha scrutinato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la ricorrente parte soccombente rispetto all’interveniente, con la quale non vi era stato alcun rapporto di contrapposizione processuale.
Il motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha osservato che l’interveniente era stato ammesso nel processo come tale, senza svolgere alcuna domanda nei confronti dei soggetti in lite. La sua richiesta era volta esclusivamente a rettificare l’erronea attribuzione della falsità materiale a sé, attribuzione fatta propria dal giudice e non da uno degli altri litiganti, come invece emerso essere riconducibile a un diverso soggetto.
La Suprema Corte ha precisato che, anche a voler qualificare la domanda dell’interveniente come querela di falso, essa avrebbe potuto ritenersi avversata solo dal soggetto che di quel documento avesse inteso avvalersi nei suoi confronti, non essendo tale la posizione della ricorrente. Sul punto vengono richiamati i precedenti di Cass., 16/05/2025, n. 13118 e Cass., 17/07/2019, n. 19281.
La Corte ha inoltre evidenziato l’irripetibilità della mera correzione di errore materiale, come dedotta con la prima censura, richiamando sul punto la nomofilachia di Cass., Sez. U., 14/11/2024, n. 29432. Ne consegue che la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di appello, in assenza di una sua soccombenza rispetto all’interveniente, risultava erronea. La Corte ha accolto il secondo motivo, assorbiti i restanti, cassando la decisione impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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