L’avviso di accertamento non è nullo se il riferimento a fatture diverse è un mero errore materiale (Cass. civ. Sez. 5 n. 13195 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale contenuto nell’avviso di accertamento, che rechi il riferimento a fatture emesse da un soggetto diverso da quello cui si riferisce effettivamente la ripresa, non determina la nullità dell’atto quando non pregiudica la comprensibilità delle ragioni della pretesa fiscale, ricostruibili dalla lettura congiunta dell’avviso stesso e del processo verbale di constatazione che ne costituisce il presupposto. L’atto impositivo, pertanto, non necessita di integrazione motivazionale in corso di causa, essendo il riferimento erroneo riconducibile a un mero refuso.
In tema di accertamento basato su presunzioni semplici, è inammissibile in cassazione il motivo che, pur rubricato come violazione di legge, devolva al giudice di legittimità una rivalutazione del materiale istruttorio e del giudizio di fatto già compiuto dal giudice di merito, il quale abbia congruamente motivato la propria decisione valorizzando elementi probatori convergenti, quali l’inadempimento degli obblighi fiscali dei fornitori e la cessazione della loro attività. L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., né può sostenere una censura di violazione di norme di legge.
Il Fatto
La società, attiva nella gestione di sale cinematografiche, riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione costi e IVA relativi a fatture emesse dalla società fornitrice, ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. L’accertamento si basava sul processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva rilevato plurimi elementi indiziari, tra cui la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e la cessazione dell’attività della fornitrice.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso della società e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava la sentenza. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato il primo motivo, con cui la società deduceva la nullità dell’avviso per carenza di motivazione, in quanto l’atto conteneva un riferimento anche a fatture emesse da una diversa società, estranea alla ripresa relativa all’anno 2014. Sul punto, la Corte ha osservato che l’indicazione erronea costituiva un mero errore materiale, non idoneo a pregiudicare la comprensibilità delle ragioni della ripresa, chiaramente incentrate sulle fatture emesse dalla sola società fornitrice effettivamente coinvolta, come emergeva dalla lettura congiunta dell’avviso e del processo verbale di constatazione. Ne deriva che l’atto impositivo non poteva ritenersi affetto da nullità e non necessitava di alcuna integrazione motivazionale.
Con il secondo e il terzo motivo, la società censurava la sentenza per non aver considerato la documentazione prodotta a sostegno dell’effettiva esecuzione delle operazioni e per il malgoverno delle regole sulle presunzioni. La Corte ha dichiarato tali motivi inammissibili, rilevando che essi, pur formalmente rubricati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del merito della controversia.
Il giudice di appello aveva infatti diffusamente argomentato la propria decisione, fondandola su convergenti elementi probatori — come l’inadempimento fiscale e la cessazione dell’attività della fornitrice — idonei a fondare la presunzione di inesistenza delle prestazioni, non utilmente smentita dalle prove contrarie. Sul punto, la Corte ha richiamato il proprio recente orientamento secondo cui l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., né può sorreggere una censura di violazione di legge, ove il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando la società alla refusione delle spese e al pagamento della sanzione ex art. 96 c.p.c. e della somma a favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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