Accertamento alla società di persone e litisconsorzio necessario dei soci (Cass. civ. Sez. 5 n. 13222 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento delle imposte sui redditi di una società di persone, la pretesa fiscale è unica e il relativo giudizio deve svolgersi, sin dall’inizio, nei confronti sia della società sia di tutti i soci, in applicazione del principio del litisconsorzio necessario. La sentenza che abbia accertato, in un giudizio promosso dalla società, la mancata notifica dell’avviso di accertamento a uno dei soci impone la cassazione della decisione emessa all’esito di un separato giudizio concernente la medesima ripresa e promosso da un altro socio, con regressione del processo al giudice di primo grado affinché lo stesso si svolga nei confronti di tutte le parti, società e soci.
Il Fatto
Il contribuente, socio di una società in nome collettivo, proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava, per l’anno 2014, costi indeducibili ai fini Ires, nonché maggiore Irap, maggiore Iva e sanzioni. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia confermava la decisione.
Nel giudizio di appello, il contribuente aveva dedotto che la notifica dell’avviso di accertamento relativo alla medesima ripresa non era stata effettuata nei confronti di una socia. A fondamento del ricorso per cassazione, il contribuente richiamava una diversa sentenza della stessa Corte regionale, emessa nel giudizio promosso dalla società, che aveva riconosciuto la mancata notifica alla socia, rimettendo gli atti al giudice di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva che i motivi di ricorso, sebbene rubricati in modo diverso, prospettano un’unica questione: la necessità che il giudizio relativo alla ripresa fiscale a carico della società di persone e dei soci si svolga nei confronti di tutte le parti, in ossequio al principio del litisconsorzio necessario.
Gli ermellini accertano che la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado invocata dal ricorrente, emessa tra la società e l’Agenzia delle Entrate in relazione alla medesima pretesa, aveva espresso il giudizio di mancata prova della notifica a una delle socie dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2014.
La Corte ritiene che, dovendosi svolgere il giudizio relativo a un’unica pretesa fiscale nei confronti della società in nome collettivo sia nei confronti della società sia di tutti i soci, la sentenza impugnata debba essere cassata. La causa viene quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in diversa composizione, affinché il giudizio sia rinnovato con la presenza di tutte le parti, società e soci, e siano regolate anche le spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.