Inammissibilità della nota scritta oltre i limiti del decreto e ultrapetizione nel rito sommario (Cass. civ. Sez. 1 n. 13343 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennizzo espropriativo, celebrato con il rito sommario di cognizione nella disciplina applicabile ratione temporis, l’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e per il passaggio in decisione puo’ essere svolta con la modalita’ della trattazione scritta, senche’ il giudice puo’ dichiarare l’inammissibilita’ delle note difensive che, esorbitando dal contenuto prescritto dal decreto di fissazione, non si limitino alle sole istanze e conclusioni. Tale declaratoria non comprime il diritto di difesa quando la parte, all’udienza immediatamente successiva al deposito della consulenza tecnica d’ufficio, non abbia formulato alcuna osservazione critica o istanza, ne’ abbia richiesto la trattazione orale ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020. L’opposizione alla stima ha ad oggetto l’accertamento della giusta indennita’, sicche’ il giudice non e’ vincolato alle domande delle parti e non incorre in ultrapetizione quando determini l’indennizzo in misura superiore alle richieste dell’opponente, ove queste non integrino un preciso limite quantitativo della pretesa. Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico e non argomenti difensivi.
Il Fatto
Il comune impugnava l’ordinanza con cui la Corte d’appello, pronunciando in unico grado nel rito sommario di cognizione, aveva accolto l’opposizione alla stima dell’indennizzo proposta dalla proprietaria di un terreno acquisito in via sanante. Il giudice di merito, sulla scorta della relazione del consulente tecnico, aveva liquidato l’indennizzo in misura superiore alla somma indicata nell’atto introduttivo dell’opponente. Avverso tale decisione il comune deduceva, tra l’altro, la nullita’ dell’ordinanza per l’illegittima declaratoria di inammissibilita’ della nota scritta depositata in vista dell’udienza di trattazione cartolare e il vizio di ultrapetizione per l’avvenuta liquidazione di un importo maggiore di quello richiesto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha in primo luogo riqualificato le doglianze del ricorrente, riconducendole alla categoria dell’error in procedendo. Ha poi ritenuto l’erroneo inquadramento dei vizi non di per se’ causa di inammissibilita’ del motivo, avuto riguardo alla sostanza delle ragioni esposte.
Quanto al profilo concernente la declaratoria di inammissibilita’ della nota scritta, la Corte ha osservato che la censura era in parte inammissibile e in parte infondata. Il ricorrente aveva invocato la violazione di norme inconferenti senza menzionare l’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 ne’ specificare quali nuove deduzioni difensive la nota dichiarata inammissibile avrebbe contenuto. Nel merito, dagli atti risultava che l’udienza immediatamente successiva al deposito della relazione peritale si era tenuta in presenza e che in quella sede il comune non aveva formulato alcuna osservazione critica o istanza. L’udienza successiva, svolta con la modalita’ della trattazione scritta, era stata destinata alla sola precisazione delle conclusioni in vista della decisione, sicche’ la declaratoria di inammissibilita’ della nota esorbitante era legittima.
La Corte ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio, rilevando come la disciplina del rito sommario lasci alla discrezionalita’ del giudice la scelta delle modalita’ istruttorie e non imponga la concessione di termini per memorie ulteriori. Ha infine giudicato il motivo di ricorso infondato anche nella parte in cui il ricorrente lamentava la mancata convocazione del consulente a chiarimenti, trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalita’ del giudice di merito.
Con riguardo al vizio di ultrapetizione, la Corte ha rilevato che la somma indicata nell’atto introduttivo era stata richiamata dall’opponente al solo fine di evidenziare l’errore di calcolo commesso dal commissario ad acta, senza che le conclusioni contenessero un preciso limite quantitativo della pretesa. L’opposizione alla stima ha ad oggetto l’accertamento della giusta indennita’, sicche’ il giudice non e’ vincolato alle domande delle parti. Inammissibile e’ stato invece ritenuto il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo il ricorrente indicato un fatto storico trascurato ma meri argomenti difensivi, nonche’ il motivo di nullita’ dell’ordinanza, privo di autonomo contenuto.
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Nota della Redazione
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