Contratti degli enti pubblici economici e libertà delle forme (Cass. civ. Sez. 1 n. 13541 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. La disciplina sulla forma scritta ad substantiam dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, di cui agli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923, non si applica ai contratti da essi conclusi nell’esercizio della loro attività imprenditoriale, per i quali vale, di regola, il generale principio della libertà delle forme, potendo il contratto essere concluso anche per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 cod. civ. La natura pubblica del soggetto influisce esclusivamente sul piano interno dell’organizzazione, mentre le relazioni intersoggettive ricadono nel dominio del diritto privato.
Il Fatto
Un consorzio per la zona di sviluppo industriale di interesse regionale impugnava la sentenza della Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari che, in parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva confermato la debenza del corrispettivo per forniture idriche, rideterminato sulla base del consumo presuntivo medio giornaliero, e la condanna al pagamento di una somma minore. Il consorzio, qualificatosi come ente sottoposto a controllo e finanziamento regionale, lamentava in particolare la mancata declaratoria di nullità del contratto di somministrazione per carenza della forma scritta, la mancata prova del credito per omessa produzione delle tariffe applicabili e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato i consorzi di sviluppo industriale come enti pubblici economici, richiamando l’art. 36, comma 4, l. n. 317/1991 e i precedenti delle Sezioni Unite. Ha quindi affermato che la natura imprenditoriale dell’attività svolta nel settore privato e l’autonomia organizzativa e gestionale rispetto agli enti locali da cui sono partecipati comportano l’inapplicabilità della disciplina sulla forma scritta ad substantiam prevista per i contratti delle pubbliche amministrazioni, non essendo il consorzio legittimato a invocare la disciplina di cui agli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923.
La Corte ha precisato che il controllo regionale e il finanziamento pubblico non assumono rilievo, non essendo stati specificamente dedotti nei gradi di merito, e ha ritenuto che il contratto di somministrazione non fosse stato concluso nell’esercizio di un’ipotetica attività pubblicistica, ma in quello dell’attività privatistico-imprenditoriale. Il primo motivo di ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., così come il secondo motivo, per motivazione non contraddittoria e rispettosa del minimo costituzionale.
Quanto ai motivi concernenti la mancata prova delle tariffe, la Corte ha rilevato che il consorzio non aveva contestato nei gradi di merito la correttezza delle tariffe applicate, ma solo la tipologia tariffaria, e che, non avendo formulato uno specifico motivo di appello sulla statuizione relativa all’applicabilità della tariffa per utenti privati uso non domestico, si era formato il giudicato interno. I motivi sono risultati quindi inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi.
Infine, il motivo concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile, poiché volto a denunciare un asserito vizio della sentenza di primo grado e non di quella d’appello, che assorbe e sostituisce, anche se confermativa, la pronuncia di primo grado. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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