La contabilità in nero legittima l’accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 13599 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il rinvenimento nel corso di una verifica fiscale della c.d. “contabilità in nero”, costituita da appunti personali e documenti extracontabili riferibili all’impresa, legittima di per sé il ricorso all’accertamento induttivo, gravando sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria idonea a contestare la pretesa erariale. La predetta documentazione rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 d.P.R. n. 600/73, dovendosi ricomprendere tra le scritture contabili tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa. È affetta da motivazione apparente la sentenza che, senza indicare precisi dati contabili, si limiti ad affermare in modo apodittico che i verbalizzanti abbiano operato una acritica sommatoria degli importi annotati in entrata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per maggiore reddito d’impresa relativo all’anno 2009, emesso ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/73. L’accertamento, di natura analitico-induttiva, si fondava sulle risultanze della verifica della Guardia di Finanza, che aveva rilevato corrispettivi non dichiarati e acquisti senza fattura, sulla base anche di una scrittura extracontabile denominata “prima nota”.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. In accoglimento dell’appello, la Commissione tributaria regionale della Sicilia riteneva illegittimo l’accertamento, affermando che i verbalizzanti avevano operato una acritica sommatoria delle voci annotate in entrata, senza porle in relazione con quelle in uscita. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata. Con riferimento al primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, la Suprema Corte ha precisato che la motivazione apparente è quella che, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il contenuto della decisione, poiché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Nella specie, il rilievo della CTR secondo cui i verbalizzanti avrebbero operato una acritica sommatoria risultava apodittico, non essendo supportato dall’indicazione di precisi dati contabili idonei a dimostrare l’errore.
Quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha richiamato il principio per cui la c.d. “contabilità in nero”, costituita da appunti personali e documenti extracontabili riferibili all’impresa, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 39 d.P.R. n. 600/73. Tale documentazione deve ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall’art. 2709 c.c. e segg., ivi includendo tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa o che rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore.
Ne consegue che il suo rinvenimento legittima di per sé il ricorso all’accertamento induttivo, con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente, il quale deve fornire la prova contraria idonea a contestare la pretesa erariale. Nel caso di specie, la CTR non aveva considerato che l’accertamento era fondato sulla presenza di scritture extracontabili e non aveva fatto alcun riferimento all’assolvimento di tale onere da parte del contribuente, né alla mancata contestazione della contabilità parallela.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui ha demandato anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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