Obbligo motivazionale dell’avviso IMU e motivi di ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 13668 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento in materia di IMU è adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne l’an e il quantum. Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti e la loro idoneità a sostenere la pretesa. L’obbligo di allegazione all’atto impositivo degli atti richiamati, previsto dall’art. 7, legge n. 212/2000, riguarda i soli atti necessari a sostenere le ragioni della decisione, con esclusione degli atti a contenuto normativo, anche secondario, come le delibere comunali, giuridicamente noti per effetto delle formalità di pubblicazione. In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’applicazione del cumulo giuridico previsto dall’art. 12, d.lgs. n. 472/1997 può essere richiesta solo nell’ambito di un corretto iter processuale che, nel giudizio di legittimità, presuppone la formulazione dell’istanza nel giudizio di merito.
Il Fatto
La contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 emesso dal Comune, deducendo l’omessa indicazione dei criteri di determinazione del valore venale delle aree e della delibera della Giunta comunale che avrebbe dovuto stabilire tali valori. Sia la Commissione tributaria provinciale di Sassari sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna rigettavano le doglianze. Avverso la sentenza d’appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende il primo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento. Richiamando il principio per cui la motivazione è sufficiente quando il contribuente è messo in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, il Collegio esclude che l’atto impositivo dovesse dar conto dei criteri di determinazione del valore e della delibera comunale, trattandosi di atto a contenuto normativo la cui conoscenza è assicurata dalla pubblicazione.
Il secondo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, è respinto perché il giudice d’appello ha esposto in modo intellegibile l’iter logico-giuridico seguito. Sul punto la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22232/2016 e Sezioni Unite n. 16159 del 2018, secondo cui la motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite n. 22430/2018 in tema di doppia conforme: il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito, dimostrando che sono tra loro diverse, onere non assolto nella specie. Il quarto motivo, concernente l’omessa applicazione d’ufficio del cumulo giuridico delle sanzioni, è infondato: la giurisprudenza consolidata richiede che la relativa istanza sia formulata nel giudizio di merito per poterla riproporre in cassazione.
La Corte conferma integralmente la proposta di definizione anticipata, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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