Illegittima la decisione senza contraddittorio se la parte ha chiesto l’udienza da remoto (Cass. civ. Sez. 5 n. 13698 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ove una parte abbia chiesto la discussione orale mediante collegamento da remoto, ex art. 27 d.l. n. 137/2020, il giudice, se non può procedere al collegamento, non può decidere la causa in camera di consiglio o “allo stato degli atti”, ma deve attivare i meccanismi sostitutivi della trattazione scritta, concedendo i termini per memorie conclusionali e di replica. La mancata attivazione di tali “congegni di sostituzione” determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, atteso che la garanzia del contraddittorio costituisce il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato. Detta nullità, rilevante anche d’ufficio, travolge la sentenza impugnata e impone il rinvio al giudice di merito.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli un avviso di accertamento con il quale, sulla base di due rilievi, erano stati accertati maggiori ricavi e, conseguentemente, maggiori IVA, IRES ed IRAP per l’anno di imposta 2014. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo non adeguatamente provate le circostanze poste a fondamento dell’accertamento.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Campania, nella resistenza della società, accoglieva l’impugnazione. Il giudice di secondo grado riteneva corrette le osservazioni dell’Amministrazione in punto di violazione del principio di competenza, nonché fondato il rilievo relativo ai maggiori ricavi per una vendita di tabacco di maggiore quantità rispetto a quella formalmente indicata. Escludeva, invece, la considerazione delle perdite ai fini dell’imposta sui redditi, per la tardività della relativa domanda, proposta solo con le memorie illustrative. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società aveva denunciato la violazione del diritto al contraddittorio, per non essere stata ammessa alla discussione, nonostante l’istanza di trattazione con collegamento da remoto presentata nel rispetto dei termini di cui all’art. 27 d.l. n. 137/2020 e nonostante il collegamento effettuato. La Corte ha qualificato la doglianza come error in procedendo, riconducibile all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., precisando che la formulazione di motivi “misti” non determina l’inammissibilità del ricorso, laddove la censura consenta di isolare le doglianze prospettate.
Esaminati gli atti del fascicolo telematico, la Corte ha accertato che la società aveva effettivamente richiesto la trattazione con collegamento da remoto e che, nel fascicolo, era presente l’avviso di trattazione, mentre mancava il verbale di udienza. Nella sentenza impugnata, inoltre, alcuna indicazione era fornita circa le modalità di trattazione, limitandosi ad affermare che il Collegio aveva deciso la causa. La Corte ne ha desunto che la controversia era stata trattata in camera di consiglio o “allo stato degli atti”, senza attivare i meccanismi sostitutivi previsti dalla normativa emergenziale.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha rammentato che la disciplina emergenziale, pur autorizzando in via derogatoria la decisione sulla base degli atti, lascia all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione; in tal caso, ove il collegamento da remoto non sia possibile per carenze organizzative, il giudice deve disporre la trattazione scritta, considerata dalla norma “equivalente” all’udienza, dovendo esplicitare le ragioni organizzative che giustificano tale scelta, poiché la regola rimane quella dell’udienza. La decisione del giudice di disporre la trattazione scritta deve essere motivata, atteso che la regola rimane quella dell’udienza.
L’inosservanza di tale disciplina, a fronte di un’istanza della parte volta a insistere per la discussione, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, lesione che risulta ancor più grave nel caso in cui, negando alla parte non solo l’udienza, ma anche la trattazione scritta, sia impedito ogni contraddittorio nella fase decisionale. La Corte ha accolto, pertanto, il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti quattro, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui ha demandato anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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