L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica ai gradi di merito del processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 13755 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di nullità processuale, dell’error in judicando o dell’error facti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il giudicato esterno formatosi sulla legittimità dell’atto prodromico all’ingiunzione di pagamento, rilevabile d’ufficio in quanto attinente all’ordine pubblico processuale, determina l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto consequenziale per vizi propri. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di infondatezza o inammissibilità dell’impugnazione, non trova applicazione nei gradi di merito del processo tributario, trattandosi di misura eccezionale di carattere sanzionatorio applicabile solo al processo civile e al giudizio di legittimità.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro un’ingiunzione di pagamento emessa dalla concessionaria del servizio di riscossione del Comune, a seguito dell’iscrizione a ruolo di imposte ICI per le annualità 2006 e 2007. Il giudice di appello aveva ritenuto che gli avvisi di accertamento prodromici fossero divenuti inoppugnabili, essendo passata in giudicato la sentenza che ne aveva dichiarato la legittimità. Di conseguenza, aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario, poiché privo di censure relative a vizi propri dell’ingiunzione, condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto alla prima censura, il contribuente mirava a sindacare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello in ordine all’interpretazione della domanda giudiziale, senza allegare alcun vizio di error in procedendo né un errore di qualificazione giuridica dei fatti, come richiesto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. In merito alla seconda doglianza, la Suprema Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 24172 del 2025 sulla formazione del giudicato implicito su questioni pregiudiziali di rito, affermando che la rilevabilità d’ufficio del vizio processuale è consentita quando la violazione determini un vulnus a interessi super-individuali, quali il difetto di legitimatio ad causam, di interesse ad agire, di condizioni di proponibilità dell’azione, le decadenze per decorso di termini perentori e il ne bis in idem.
La rilevazione officiosa del giudicato esterno sulla legittimità dell’atto prodromico all’ingiunzione impugnata è stata quindi ritenuta corretta, trattandosi di questione fondante attinente all’ordine pubblico processuale. La Corte ha precisato che il contribuente può impugnare l’atto consequenziale per far valere esclusivamente la mancata o irrituale notifica dell’atto presupposto, poiché solo tale vizio si propaga all’atto conseguenziale per nullità derivata; in ogni altro caso, l’atto consequenziale è opponibile solo per vizi propri.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., in quanto il contribuente, deducendo un travisamento della sentenza passata in giudicato, ha omesso di produrla in atti, di localizzarla nel fascicolo processuale e di trascriverne o riassumerne il contenuto nel ricorso.
Il terzo motivo è stato, invece, accolto. La Corte ha ribadito che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, pur applicandosi al giudizio di legittimità in quanto ordinario processo civile, non opera nei gradi di merito del processo tributario, essendo una misura eccezionale di carattere sanzionatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’originario ricorso, compensando interamente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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