Inammissibile la partecipazione del magistrato al giudizio di rinvio dopo la cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13978 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dispone il rinvio, ex art. 383, primo comma, cod. proc. civ., contiene una duplice statuizione: di competenza funzionale, nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio, e sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati, persone fisiche, che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Ne consegue che, se il giudizio di rinvio si svolge davanti a un giudice collegiale del quale faccia parte anche uno solo dei componenti che aveva partecipato alla pronuncia cassata, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., senza che sia necessaria la ricusazione. La nullità è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la conversione in motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla domanda proposta dal lavoratore per ottenere il risarcimento del danno subito per aver confidato nell’accoglimento delle domande di rendita vitalizia, con riscatto dei contributi, quale collaboratore familiare di coltivatore diretto, presentate quando era ancora dipendente di un istituto di credito. Le domande erano state dapprima accolte e successivamente annullate d’ufficio dall’Istituto di previdenza, dopo le dimissioni irrevocabili del lavoratore dal rapporto di impiego.
La Corte d’appello di L’Aquila aveva rigettato l’appello del lavoratore, ma la sentenza era stata cassata da questa Corte con ordinanza n. 20086 del 2018. Nel giudizio di rinvio, la medesima Corte d’appello, con sentenza n. 30 del 2020, aveva nuovamente respinto la domanda, confermando la pronuncia del Tribunale di Teramo. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, tra cui la nullità della sentenza per vizio di composizione del giudice.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione della regola della diversa composizione del giudice di rinvio, evidenziando che del collegio giudicante faceva parte un magistrato che aveva già composto il collegio che aveva pronunciato la sentenza cassata.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato e assorbente degli altri. Ha premesso che, secondo il costante orientamento di legittimità, la sentenza che dispone il rinvio contiene una statuizione sull’alterità del giudice, la cui violazione determina una nullità relativa alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra la ricusazione. Ha richiamato, in tal senso, le Sezioni Unite n. 5087 del 2008 e la giurisprudenza successiva (Sez. 2, n. 2114 del 2021; Sez. 6-5, n. 11120 del 2017).
La Corte ha precisato che l’alterità del giudice in sede di rinvio costituisce applicazione del principio di imparzialità e terzietà della giurisdizione, di pieno valore costituzionale. L’esigenza di proteggere l’imparzialità impedisce che il giudice si pronunci più volte sulla medesima res iudicanda, in quanto dal primo giudizio potrebbero derivare convinzioni precostituite sulla materia controversa, integranti quel “pregiudizio” che contrasta con la funzione di giudicare svolta da un soggetto “terzo”.
Quanto alla natura del vizio, la Corte ha chiarito che la nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice è insanabile e rilevabile d’ufficio. Tuttavia, in base al richiamo operato dall’art. 158 all’art. 161 cod. proc. civ., essa non si sottrae al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione: se non rilevata dal giudice mal costituito, deve essere denunciata in sede di gravame, come nel caso di specie.
Ritenuta l’infondatezza dei rilievi dell’Istituto di previdenza, la Corte ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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