Il giudizio di inerenza dei costi è sindacabile in cassazione solo se la prova è travisata (Cass. civ. Sez. 5 n. 14025 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di inerenza dei costi deducibili si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da considerazioni di natura quantitativa. L’antieconomicità di un costo può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza; in tal caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli elementi addotti in senso contrario, evidenziando l’inattendibilità della condotta del contribuente. Il giudizio di inerenza, in quanto valutazione di merito, è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici. La prova dell’inerenza non può consistere nella mera esibizione della fattura, ma può essere fornita valorizzando la coerenza delle operazioni con l’oggetto sociale e l’attività effettivamente svolta.
Il Fatto
La società contribuente propose opposizione avverso un avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2015, le era stata contestata l’indebita deduzione di costi non inerenti, relativi a prestazioni asseritamente eseguite da due società “gemelle”, aventi medesimi legale rappresentante, compagine sociale e sede, genericamente indicate nelle fatture emesse nei suoi confronti.
La CTP di Brescia accolse il ricorso, ritenendo provato il requisito dell’inerenza dei costi, in ragione anche della produzione di un contratto di affitto con il quale un ramo d’azienda, avente ad oggetto l’attività di costruzione e lavori stradali, era stato concesso in favore della società. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia confermò la sentenza di primo grado, evidenziando come i costi sostenuti, rappresentati dalle fatture contestate, fossero perfettamente inerenti all’attività svolta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, 109 TUIR e 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto integrata la prova dell’inerenza dei costi contestati, nonostante il carattere generico delle fatture prodotte e gli elementi di segno contrario posti a fondamento dell’accertamento.
La Corte di Cassazione ha premesso che il principio di inerenza dei costi esprime una correlazione in concreto tra costi ed attività d’impresa; l’antieconomicità del costo può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza, ma, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione è tenuta a dimostrare gli elementi addotti in senso contrario, evidenziando l’inattendibilità della condotta del contribuente.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che la società contribuente avesse fornito la prova dei presupposti di inerenza, valorizzando lo svolgimento, in conformità all’oggetto sociale, dell’attività edile, rispetto alla quale si ponevano come coerenti le forniture indicate nelle fatture, il cui oggetto, quantità e valore erano specificamente descritti. La Corte ha ritenuto che tale valutazione, basata sulla credibilità della ricostruzione dei rapporti tra le società coinvolte, fosse motivata e non illogica.
Le censure dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, sono state considerate come una mera contrapposizione di una diversa valutazione dei fatti, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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