TARSU: termine di decadenza dell’accertamento e denuncia da presentare entro il 20 gennaio successivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 14043 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, decorre dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. L’obbligo di denuncia previsto dall’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 va adempiuto entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. Per le occupazioni in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta, il termine di decadenza decorre dall’anno corrente; per quelle iniziate in epoca successiva al 20 gennaio, il termine decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, una società in nome collettivo, avverso un avviso di accertamento per TARSU e TIA, annullando l’atto con riferimento all’annualità 2011 e rideterminando la superficie tassabile per l’annualità 2012. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, rigettando gli appelli, aveva confermato la decadenza per l’anno 2011 e l’accertamento della superficie in 491 metri quadrati.
Il concessionario della riscossione, un raggruppamento temporaneo di imprese, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione al termine di decadenza e l’omessa pronuncia sulla superficie imponibile. La contribuente ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, lamentando l’errata determinazione della superficie e la mancata riforma delle spese.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il motivo principale, concernente la decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento relativo all’anno 2011. La Corte ha chiarito che il termine di decadenza, sancito dall’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 (31 dicembre del quinto anno successivo), è ancorato al momento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tale obbligo, ai sensi dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, va adempiuto entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione.
La Corte ha dato continuità all’orientamento prevalente, secondo cui occorre distinguere l’ipotesi in cui l’occupazione sia in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta, antecedente al 20 gennaio, da quella in cui l’occupazione inizi in epoca successiva. Solo in quest’ultimo caso, il termine di decadenza decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo. La Corte ha fondato tale interpretazione sul tenore letterale della norma (Cass. n. 15798/2025, Cass. n. 19531/2022), precisando che la differente previsione dell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 in materia di ICI conferma la volontà legislativa di differenziare i due regimi.
Nel caso concreto, essendo l’occupazione iniziata prima del 20 gennaio 2011, il termine di decadenza è maturato il 31 dicembre 2016. La notifica dell’avviso, avvenuta il 22 dicembre 2017, è stata correttamente ritenuta tardiva. Il motivo è stato pertanto dichiarato infondato.
Quanto al secondo motivo del ricorso principale, relativo all’omessa pronuncia sulla superficie imponibile e alla produzione di una scheda di rilevazione tecnica, la Corte lo ha ritenuto inammissibile. Il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto del documento né indicato quando e con quale atto fosse stato prodotto in appello, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (art. 366 cod. proc. civ.). Il documento prodotto risultava, inoltre, datato in epoca successiva ai periodi d’imposta accertati.
Relativamente al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura volta a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ribadendo che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità. Infine, la doglianza sull’omessa pronuncia in merito alle spese di lite del primo grado è stata ritenuta infondata, in quanto la compensazione era stata motivata dalla soccombenza reciproca; la Corte ha applicato il principio di ragionevole durata del processo, decidendo la causa nel merito senza rinvio (ex multis, Cass. n. 17416/2023).
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Nota della Redazione
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