Il mancato subentro ex art. 56 d.lgs. n. 159/2011 non richiede la situazione soggettiva dell’art. 35 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14074 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato subentro dell’amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 159/2011 non presuppone necessariamente che il lavoratore appartenga a una delle categorie elencate dall’art. 35, comma 3, del medesimo decreto. Il ricorso per cassazione che prospetti una questione diversa da quella devoluta al giudice di merito è inammissibile per novità della censura, dovendo la parte allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito e indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. È altresì inammissibile la censura che, in rubrica, faccia riferimento promiscuo ai diversi mezzi di cui ai nn. 3) e 4) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., senza spiegare come e perché le plurime norme indicate risultino violate.
Il Fatto
Il lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli in data 31.1.2023 dalla società datrice, sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca con provvedimento del Tribunale di Catanzaro, Sezione GIP/GUP, e conseguentemente affidata ad amministratori giudiziari, i quali, autorizzati dal giudice, avevano comunicato il mancato subentro nel rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 159/2011. Il Tribunale rigettava il ricorso e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo legittimo il recesso e infondata la tesi del lavoratore secondo cui il mancato subentro presupporrebbe la sua appartenenza a una delle situazioni soggettive di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 159/2011. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la nullità del licenziamento per essere stato intimato da un organo privo di poteri, ossia dagli amministratori di una società diversa dalla datrice di lavoro. La censura è stata ritenuta priva dei requisiti di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non ha trascritto il punto della nota di recesso da cui desumere la dedotta qualità, né ha indicato i canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., applicabili all’atto unilaterale per il tramite dell’art. 1324 c.c.. Inoltre, la Corte ha rilevato il promiscuo riferimento ai differenti mezzi di cui ai nn. 3) e 4) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., senza che il ricorrente spiegasse come e perché le plurime norme indicate fossero violate.
Il secondo motivo, incentrato sull’art. 56 del d.lgs. n. 159/2011, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha evidenziato che la questione posta in cassazione — relativa alla mancata specificazione dei motivi del recesso — era diversa da quella devoluta alla Corte di merito, che riguardava invece la necessità che il lavoratore versasse in una delle situazioni soggettive di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 159/2011. La Corte ha richiamato il principio per cui, qualora il ricorso prospetti questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito e indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione.
La Corte ha infine confermato il proprio consolidato orientamento, già espresso nella sentenza n. 26478/2018, secondo cui la risoluzione del rapporto di lavoro per mancato subentro ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 159/2011 non presuppone necessariamente l’appartenenza del lavoratore a una delle categorie elencate nell’art. 35, comma 3, del medesimo decreto, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.