Il giudice d’appello non può annullare la cartella per vizi non dedotti con il gravame (Cass. civ. Sez. 5 n. 14113 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello incorre nel vizio di extrapetizione quando fonda la decisione su una questione non dedotta con il gravame e non rilevabile d’ufficio. In materia tributaria, la legittimità dell’utilizzo della procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 — in luogo della procedura ordinaria di accertamento — costituisce questione nuova, estranea al devolutum, che il giudice non può esaminare d’iniziativa. L’agente della riscossione convenuto non è onerato di chiamare in causa l’ente creditore quando la lite verte esclusivamente sulla fondatezza delle poste iscritte a ruolo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate sottoponeva a controllo automatizzato la dichiarazione IRAP per l’anno 2011 e i modelli 770 relativi alle ritenute operate dal sostituto d’imposta, iscrivendo a ruolo le somme dovute. La cartella veniva notificata nel 2015 e impugnata dalla società contribuente, che ne chiedeva l’annullamento. Il ricorso era rigettato in primo grado; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, invece, accoglieva l’appello della società, annullando la cartella per l’assenza di giustificazioni dell’agente della riscossione sul merito delle poste. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando il vizio di extrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. I giudici regionali avevano annullato la cartella sull’assunto che l’agente della riscossione non avesse fornito giustificazioni sul merito delle poste e che non fosse possibile verificare la conformità della procedura ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973.
L’esame diretto del fascicolo — consentito dalla natura processuale del vizio, previo rispetto dell’onere di specificità ex art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. — ha però rivelato che la società contribuente non aveva proposto uno specifico motivo di gravame contro l’utilizzo del controllo automatizzato. Le sue doglianze attenevano esclusivamente alla motivazione della sentenza di primo grado, alla validità della notifica della cartella e all’entità delle sanzioni.
La questione della legittimità della procedura di liquidazione automatizzata, non essendo stata devoluta con l’appello né rilevabile d’ufficio, era pertanto estranea al quantum devolutum. I giudici del gravame, pronunciandosi su di essa, hanno violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il secondo motivo — relativo alla mancata chiamata in causa dell’ente creditore da parte dell’agente della riscossione — è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame dell’appello nei limiti delle censure formulate dalla contribuente.
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Nota della Redazione
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