Segnaletica ingannevole e buona fede nel trasgressore: onere probatorio a carico dell’amministrazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 14124 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative, la coscienza e volontà della condotta violativa è presunta per legge, con la conseguenza che grava sul trasgressore l’onere di provare di aver agito senza colpa. L’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo, ricorre solo se sussistono elementi concreti idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta. Nel contestare una violazione del codice della strada, l’inesistenza della segnaletica, quale elemento costitutivo della fattispecie, deve essere provata dall’amministrazione, mentre la sua inadeguatezza o natura ingannevole deve essere dimostrata dall’opponente. L’errore di diritto scrimina soltanto in presenza di un’ignoranza inevitabile del precetto.
Il Fatto
Il Comune di Terni proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Terni che aveva rigettato il suo appello. Il giudice di secondo grado aveva confermato la decisione del Giudice di Pace, il quale aveva annullato 33 verbali elevati nei confronti di una società e di una persona fisica per l’ingresso in una zona a traffico limitato. Gli intestatari dei verbali avevano dedotto il carattere ingannevole della segnaletica all’ingresso dei varchi, che non indicava la necessità di una specifica autorizzazione per l’attività di carico e scarico.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di merito esaminato tutte le questioni sottoposte al suo vaglio. Nel merito, la Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di illecito amministrativo, la colpa è presunta a carico di chi ha commesso la violazione, gravando su di lui l’onere di fornire la prova contraria. La buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità, è stata configurata in termini rigorosi, richiedendo elementi positivi che abbiano ingenerato un convincimento scusabile circa la liceità della condotta.
Quanto al riparto dell’onere probatorio in materia di segnaletica, la Corte ha operato una distinzione: se si contesta l’inesistenza del segnale, è l’amministrazione a doverne provare l’esistenza, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria; se, invece, si deduce la non adeguatezza della segnaletica, l’onere probatorio incombe sull’opponente. Nel caso di specie, gli interessati avevano prodotto documentazione fotografica dai cui emergeva il carattere fuorviante dei cartelli, che omettevano di menzionare l’obbligo di autorizzazione.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valorizzato le risultanze della segnaletica, ritenuta oggettivamente in contrasto con il regolamento comunale. Ciò, ha precisato, non ha sminuito il ruolo della fonte regolamentare, ma ha dato rilievo alla concreta idoneità del segnale a indurre in errore l’utente della strada, trattandosi di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. In applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bis c.p.c., il Comune è stato condannato al pagamento di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla proposta di definizione accelerata del giudizio.
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Nota della Redazione
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