Responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e fori alternativi di cui all’art. 413 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14214 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di lavoro, i fori speciali ed esclusivi previsti dall’art. 413, secondo comma, c.p.c. regolano la competenza solo quando sia proposta un’unica causa relativa a un determinato rapporto. In presenza di più cause di lavoro tra loro strettamente connesse, in quanto scaturenti da un rapporto di responsabilità solidale tra committente e appaltatore ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, tali fori non sono utilmente invocabili. In tale fattispecie, il cumulo soggettivo è riconducibile alle ipotesi di connessione di cui agli artt. 31 e seguenti c.p.c., che derogano anche ai fori speciali inderogabili, consentendo al lavoratore di instaurare l’unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per una delle due cause connesse. Ne consegue che il lavoratore può adire il giudice del luogo ove si trova l’azienda committente, purché il rapporto di solidarietà sia configurabile.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società subappaltatrice, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la propria datrice di lavoro e la società committente, citata quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, per sentirle condannare al pagamento di crediti retributivi. La società appaltatrice eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio del giudice adito, ritenendo competenti, in via alternativa, il Tribunale di Piacenza, luogo di effettiva prestazione dell’attività lavorativa, o il Tribunale di Roma, luogo della propria sede legale. Il Tribunale di Milano accoglieva l’eccezione, dichiarando la propria incompetenza territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, investita del regolamento necessario di competenza, ha preliminarmente ricostruito il sistema dei fori alternativi previsti dall’art. 413, secondo comma, c.p.c., ricordando che essi individuano tre criteri concorrenti — luogo di svolgimento del rapporto, sede dell’azienda e sede della dipendenza — senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa.
Tali criteri, tuttavia, non operano quando la domanda riguardi più rapporti tra loro connessi. La Corte ha richiamato il proprio costante orientamento secondo cui, in presenza di una causa di lavoro promossa contro l’appaltatore e il committente per far valere la responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, ricorre una connessione qualificata, assimilabile alle ipotesi di cui agli artt. 31 e seguenti c.p.c., che consente di derogare ai fori speciali inderogabili del lavoro.
La Corte ha precisato che tale deroga opera in entrambe le direzioni: il lavoratore può adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza a cui è addetto per la domanda proposta contro il committente, ma può anche rivolgersi al giudice del luogo ove ha sede l’azienda del committente, a prescindere dal luogo di effettiva prestazione dell’attività lavorativa, instaurando un unico giudizio dinanzi al giudice territorialmente competente per una delle cause connesse.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto legittimamente radicata la competenza del Tribunale di Milano, luogo della sede legale della società committente citata in giudizio, dichiarando fondato il ricorso e cassando l’ordinanza impugnata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.