Depositata copia autentica senza relazione di notificazione, il ricorso è improcedibile (Cass. civ. Sez. 2 n. 14245 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione costituisce attestazione di un fatto processuale idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, fa sorgere in capo ad essa l’onere, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., di depositare nel termine ivi previsto copia della sentenza munita della relazione di notificazione. La produzione della copia autentica priva della relazione di notificazione determina l’improcedibilità del ricorso, quando la notificazione del ricorso sia intervenuta dopo la decorrenza del termine c.d. breve dalla pubblicazione della sentenza. Il deposito della documentazione mancante, effettuato solo in sede di richiesta di decisione successiva alla proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., non ha efficacia sanante, non potendo trovare applicazione l’art. 372, comma 2, c.p.c..
Il Fatto
La ricorrente impugnava per revocazione la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1061/2021, ottenendo una pronuncia di rigetto (n. 737/2024). Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, dichiarando che la sentenza impugnata era stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 1° ottobre 2024. Agli atti del giudizio risultava però depositata unicamente la copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 9611/2024, secondo cui tale proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva.
L’esame dei motivi di ricorso è stato preceduto dalla verifica della procedibilità. La ricorrente aveva dichiarato che la sentenza era stata pubblicata il 10 settembre 2024 e notificata il 1° ottobre 2024; il ricorso, però, era stato notificato solo il 2 dicembre 2024, quando erano ormai decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione. Non operava pertanto il principio che esenta dal deposito della copia della sentenza notificata nell’ipotesi di intervallo tra pubblicazione e notifica del ricorso inferiore al termine c.d. breve, come precisato da Cass. n. 11386/2019 e Cass. n. 17066/2013.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 21349/2022, affermando che la dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza, contenuta nel ricorso, impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere l’onere di depositare copia della sentenza completa della relazione di notificazione. Detta previsione è funzionale al riscontro, nell’interesse pubblico, della tempestività dell’impugnazione e del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, non integrando violazione del diritto di difesa né espressione di eccessivo formalismo.
La produzione della documentazione mancante, effettuata solo con la richiesta di decisione successiva alla proposta di definizione, non vale a impedire la declaratoria di improcedibilità. Al mancato tempestivo deposito della copia completa della sentenza nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso non può attribuirsi efficacia sanante mediante il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità fino a quindici giorni prima dell’adunanza, ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c., secondo quanto chiarito da Cass. n. 1389/2026 e dalla giurisprudenza conforme della Corte europea dei diritti dell’uomo (23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile. Con la definizione del giudizio in conformità alla proposta, la Corte ha applicato il comma 4 dell’art. 96 c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, senza pronuncia sulle spese per la mancata difesa dell’intimata.
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Nota della Redazione
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