Classamento catastale secondo caratteristiche oggettive, non uso concreto (Cass. civ. Sez. 5 n. 14264 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di catasto edilizio urbano, il classamento dell’unità immobiliare è un atto tributario che inerisce al bene secondo una prospettiva “reale”, fondata sulle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche, che costituiscono il nucleo della destinazione ordinaria ai sensi degli artt. 6, 61 e 62 d.P.R. n. 1142/1949, a prescindere dal soggetto intestatario e dall’utilizzo specifico. Ne consegue che i locali destinati ad attività pastorali o di catechesi, per le loro caratteristiche intrinseche assimilabili a quelli a funzione ricreativa, non possono essere classificati nella categoria E/7, riservata agli edifici stabilmente e concretamente destinati all’esercizio pubblico del culto, ma devono essere ricondotti alla categoria C/4 ovvero, se non prevista, alla categoria ad essa parificata nel comune di comparazione.
Il Fatto
Con avviso di accertamento notificato nell’agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate rettificava il classamento di un’unità immobiliare urbana sita nel comune di Vicchio, variando la categoria da E/7, proposta dalla parrocchia contribuente con DOCFA, a C/2, parificata alla C/4 del comune di Borgo San Lorenzo, non ritenendo congrua la destinazione a edificio di culto. L’unità, costituita da aule per la catechesi, era stata vincolata a scopi esclusivamente pastorali in forza di una scrittura privata stipulata con la Conferenza Episcopale Italiana e regolarmente trascritta.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accoglieva il ricorso della parrocchia e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 950/2020, confermava la decisione, ritenendo che i locali, in quanto pertinenziali rispetto alla chiesa, dovessero essere classificati in E/7. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la parrocchia ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Ufficio ha denunciato, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 61 e 62 d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che le unità immobiliari vanno censite in base alle caratteristiche tipologiche, indipendentemente dal soggetto intestatario e dall’utilizzo specifico. La categoria E/7 comprenderebbe esclusivamente i luoghi di culto pubblici, mentre le aule per la catechesi, per funzione ricreativa, sarebbero assimilabili alla categoria C/4; nel comune di Vicchio, non essendo prevista tale categoria, l’unità era stata iscritta in C/2 per comparazione con il comune di Borgo San Lorenzo, ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.L. 14 marzo 1988.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il consolidato principio per cui il classamento catastale è un atto a natura “reale”, che prescinde dall’utilizzo concreto e dal titolare del bene, dovendosi invece accertare la destinazione ordinaria alla luce delle caratteristiche costruttive e tipologiche dell’immobile, come chiarito dalle pronunce di legittimità citate (Cass. n. 3894/2019, Cass. n. 22226/2018, Cass. n. 12025/2015).
La Suprema Corte ha quindi delimitato l’ambito applicativo della categoria E/7, inclusa nel gruppo catastale E destinato a utilizzo pubblico o di interesse collettivo: essa comprende chiese, santuari, cappelle e templi di ogni confessione, purché stabilmente e concretamente destinati all’esercizio pubblico del culto, nonché i locali incorporati e funzionali alla custodia di quanto serve al culto stesso, con esclusione delle abitazioni e delle altre destinazioni non strettamente connesse.
La Corte ha osservato che la circostanza che l’immobile sia stato realizzato esclusivamente per attività pastorali non è decisiva, poiché l’unità, per le sue caratteristiche intrinseche evidenziate dall’Ufficio, è del tutto assimilabile a un immobile a destinazione ricreativa. A nulla rileva, ai fini catastali, il concreto utilizzo del bene come pertinenza della parrocchia, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche tipologiche oggettive. La decisione dei giudici di appello, che si erano fondati sull’obbligo assunto nei confronti della Conferenza Episcopale Italiana, è stata pertanto ritenuta erronea.
In accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente, con condanna della stessa alla rifusione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità.
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Nota della Redazione
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