Disconoscimento generico delle copie fotostatiche e sospensione per querela di falso (Cass. civ. Sez. 5 n. 14413 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario, investito di una querela di falso, non deve prenderne semplicemente atto e sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 546/1992, ma è tenuto a verificarne la pertinenza rispetto al documento impugnato e la rilevanza ai fini della decisione. Il disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve essere specifico e univoco: la contestazione deve indicare chiaramente il documento e gli aspetti differenziali rispetto all’originale, essendo inefficaci le clausole di stile o le asserzioni generiche. La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, nella conformità all’originale e nella sottoscrizione, se la parte non la disconosce specificamente alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. L’art. 182 c.p.c. è applicabile al processo tributario, stante il richiamo di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
L’Agente della riscossione notificava alla società contribuente un’intimazione di pagamento dell’importo complessivo di oltre quattro milioni di euro, relativa a numerose cartelle e avvisi di addebito non pagati. La società impugnava l’intimazione e parte delle cartelle presupposte dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo la mancanza o l’illegittimità delle notificazioni.
La C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo valide le notificazioni. In appello, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle recanti pretese contributive e accoglieva parzialmente il gravame limitatamente a una delle cartelle, per la mancata prova della notificazione. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi del ricorso principale. Con il primo motivo la società lamentava la mancata sospensione del processo tributario a seguito della presentazione di una querela di falso avverso gli allegati prodotti dall’Agente della riscossione. Il motivo è stato ritenuto infondato: la C.T.R. aveva accertato, con valutazione di fatto insindacabile, l’assenza di una formale pendenza del procedimento di falso e l’assenza di estremi specifici di falsità nell’atto di citazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice tributario deve verificare la pertinenza della querela rispetto al documento impugnato e la sua rilevanza, non essendo sufficiente una mera presa d’atto dell’iniziativa processuale.
Il secondo motivo riguardava l’utilizzo probatorio delle copie fotostatiche delle relate di notifica, nonostante il disconoscimento di conformità all’originale e dell’autenticità della sottoscrizione. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, valorizzando la giurisprudenza secondo cui il disconoscimento deve essere specifico e univoco, non essendo sufficienti contestazioni generiche o omnicomprensive. La C.T.R. aveva correttamente ritenuto inidoneo il disconoscimento effettuato, in assenza di specifica indicazione degli aspetti differenziali delle copie rispetto agli originali.
Con il terzo motivo la società censurava la concessione all’Agente di un termine per sanare un presunto vizio della procura ai sensi dell’art. 182 c.p.c.. La Corte ha chiarito che tale disposizione è pacificamente applicabile anche al processo tributario, in virtù del richiamo generale operato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, rigettando anche questo motivo.
Quanto al ricorso incidentale, l’Agenzia deduceva la contraddittorietà della motivazione per la parte in cui era stata esclusa la prova della notificazione di una cartella effettuata a mezzo PEC. La Corte, richiamando i limiti del sindacato motivazionale, ha ritenuto la motivazione non contraddittoria né carente: la produzione di una copia cartacea della ricevuta di consegna del messaggio PEC può essere sufficiente solo in mancanza di contestazione del destinatario, mentre in caso di contestazione è necessaria la produzione di copia con attestazione di conformità o del file nativo digitale. Entrambi i ricorsi sono stati pertanto rigettati, con compensazione delle spese e dichiarazione dei presupposti processuali per il pagamento del contributo unificato da parte della società ricorrente principale.
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Nota della Redazione
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