La motivazione dell’atto di irrogazione sanzioni deve confrontarsi con le deduzioni difensive (Cass. civ. Sez. 5 n. 14502 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, la motivazione dell’atto di irrogazione, richiesta a pena di nullità dall’art. 16, comma 7, d.lgs. n. 472/1997, deve essere rafforzata quando il contribuente abbia proposto deduzioni difensive nella fase endoprocedimentale: l’ufficio non può limitarsi a darne atto, ma deve spiegare le ragioni per cui le deduzioni non sono state ritenute idonee a escludere la responsabilità. L’obbligo sussiste anche quando le sanzioni siano irrogate con atto distinto e autonomo rispetto all’avviso di accertamento. Ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c., i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a base della decisione anche nel processo tributario, senza che occorra la produzione documentale che li comprovi.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva irrogato sanzioni al presidente di un’associazione sportiva, quale autore delle violazioni, e all’associazione stessa in qualità di responsabile solidale ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 472/1997, in relazione a violazioni in materia di Ires, Irpef e Iva per l’anno d’imposta 2008. Il contribuente e l’associazione impugnavano l’atto di irrogazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso sul rilievo dell’avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento presupposto. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, investita dell’appello dell’ufficio e di quello incidentale condizionato dei contribuenti, accoglieva il primo e respingeva il secondo, ritenendo l’atto regolarmente sottoscritto da funzionario delegato e la pretesa sanzionatoria corroborata dagli esiti delle verifiche della Guardia di finanza. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione i contribuenti, con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’associazione, osservando che l’atto di irrogazione risultava emesso anche nei suoi confronti quale responsabile solidale, con conseguente legittimazione a impugnarlo.
Con riguardo al primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. per l’erronea supposizione dell’esistenza in atti del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, la Corte ha ritenuto la censura infondata. Gli esiti delle verifiche, sinteticamente riportati nell’atto impugnato a sostegno della pretesa sanzionatoria, non erano stati oggetto di contestazione specifica e tempestiva né con il ricorso originario né con il primo atto di ingresso nel giudizio d’appello. I fatti non contestati possono essere posti a base della decisione, ai sensi del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., applicabile anche al processo tributario; la deduzione del mero mancato deposito del PVC non equivale a contestazione specifica dei fatti, secondo l’orientamento di legittimità richiamato.
Il secondo e il quarto motivo, relativi all’omessa pronuncia, sono stati dichiarati inammissibile il primo, per la prospettazione congiunta di vizi eterogenei e incompatibili, e infondato il quarto: la sentenza impugnata aveva specificamente preso posizione sulla questione del potere di firma e l’eccezione di difetto di motivazione risultava implicitamente disattesa, essendo incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’ufficio.
Il terzo motivo, concernente la mancata prova della delega di firma e dell’appartenenza del sottoscrittore alla carriera direttiva, è stato ritenuto inammissibile per difetto di decisività: la sanzione di nullità prevista dall’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 è dettata per l’avviso di accertamento e, atteso il principio di tassatività delle nullità, non si estende all’atto di irrogazione delle sanzioni, per il quale opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo titolare del potere.
Il quinto motivo è stato invece accolto. L’art. 16, comma 7, d.lgs. n. 472/1997, nel testo applicabile ratione temporis, prescrive che l’atto di irrogazione delle sanzioni sia motivato, a pena di nullità, anche in ordine alle deduzioni difensive presentate dal contribuente dopo la notifica dell’atto di contestazione. La garanzia si sostanzia non nel mero darne atto, ma nell’obbligo dell’ufficio di spiegare perché quelle ragioni siano state disattese. L’orientamento giurisprudenziale, invocato dalla controricorrente, che limita l’obbligo di motivazione rafforzata ai soli casi di irrogazione con atto separato dall’accertamento è stato ritenuto inapplicabile, essendo pacifico che nel caso di specie le sanzioni erano state irrogate con atto distinto e autonomo, oggetto di separata impugnazione. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per l’accertamento dell’effettiva motivazione dell’atto irrogativo in ordine alle deduzioni difensive.
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Nota della Redazione
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