Compenso dei sindaci determinabile solo dall’assemblea o dal giudice (Cass. civ. Sez. 1 n. 14630 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione annuale dei sindaci di società di capitali, ove non sia stabilita nello statuto, deve essere necessariamente determinata dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell’art. 2402 c.c.. Detta previsione ha natura imperativa e inderogabile, sicché l’accordo negoziale intervenuto tra il singolo sindaco e la società non può supplire alla mancata deliberazione assembleare, né l’approvazione del bilancio può valere come delibera implicita di determinazione del compenso. In difetto di statuto e di delibera assembleare, il giudice, su istanza dell’interessato, deve procedere alla determinazione giudiziale del compenso secondo i criteri di cui all’art. 2233 c.c., senza poter attribuire rilievo alle pattuizioni private intervenute tra le parti.
Il Fatto
Un professionista, nominato sindaco effettivo di una società a responsabilità limitata, conveniva in giudizio la società per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l’attività di controllo di legalità e di revisione contabile, chiedendo la condanna al pagamento di importi calcolati sulla base dei parametri ministeriali. La società resisteva, eccependo che l’accordo intervenuto con l’amministratore prevedeva un compenso annuo di importo assai inferiore, regolarmente fatturato e iscritto in bilancio.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, liquidando il compenso nella misura risultante dalle fatture. La Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo che, in mancanza di determinazione statutaria o assembleare, la retribuzione fosse stata liberamente concordata tra il sindaco e la società ai sensi dell’art. 2233 c.c. Avverso tale decisione il professionista proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2402 c.c. e contestando la prova dell’accordo negoziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati e strettamente connessi, dichiarando assorbito il terzo motivo e inammissibile il quarto. Il ragionamento dei giudici di merito, che avevano ritenuto possibile una determinazione negoziale del compenso del sindaco in difetto di previsione statutaria o assembleare, è stato ritenuto non condivisibile e contrastante con la disciplina normativa.
La Corte ha richiamato il tenore testuale dell’art. 2402 c.c., il quale prevede che la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dall’assemblea all’atto della nomina. La fonte primaria è quindi lo statuto, mentre la delibera assembleare opera solo in via suppletiva. In assenza di entrambe, ha precisato la Corte, occorre fare riferimento all’art. 2233 c.c., che contempla la determinazione giudiziale del compenso secondo i criteri ivi fissati.
La soluzione interpretativa accolta è stata messa in linea con il precedente di Cass. n. 22761 del 2014, che ha affermato l’obbligo del giudice di procedere alla determinazione del compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c. ove l’entità non sia stabilita nell’atto costitutivo né fissata dall’assemblea. Tale pronuncia richiama il principio delle Sezioni Unite, secondo cui, con riferimento alla determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali ai sensi dell’art. 2389 c.c., è necessaria un’esplicita delibera assembleare che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa la natura imperativa e inderogabile della previsione.
La Corte ha precisato che dette considerazioni valgono anche per la remunerazione del sindaco, attesa la sovrapponibilità dell’art. 2402 c.c. all’art. 2389 c.c., laddove entrambe rimettono all’assemblea la determinazione del compenso. Nemmeno per il sindaco, pertanto, l’approvazione del bilancio può integrare la condizione della specifica delibera adottata dall’unico organo capace di esprimere la volontà della società.
Nel caso di specie, essendo pacifico che lo statuto non conteneva alcuna previsione e che l’assemblea non aveva provveduto, l’unico dato acquisito era l’appostazione in bilancio del compenso, elemento privo di rilievo ai fini della determinazione. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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