Nullità relativa della c.t.u. e conformità catastale come condizione dell’azione ex art. 2932 c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 14778 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. relativo a fabbricati già esistenti, la conformità catastale oggettiva ex art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 costituisce una condizione dell’azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice. La domanda può essere accolta in presenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento della decisione, senza che il giudice sia tenuto a verificarne l’effettività, salvo che si tratti di una falsità conclamata rilevabile ictu oculi anche da un soggetto tecnicamente inesperto. La nullità della consulenza tecnica d’ufficio per violazione del contraddittorio sull’inizio delle operazioni peritali ha carattere relativo e deve essere eccepita a pena di decadenza nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione, dovendo la parte allegare uno specifico e concreto pregiudizio del diritto di difesa, non essendo questo in re ipsa.
Il Fatto
Un promissario acquirente conveniva in giudizio la promittente alienante per ottenere il trasferimento coattivo di due locali facenti parte di un complesso alberghiero, ai sensi dell’art. 2932 c.c. A seguito del decesso della convenuta, il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi, i quali eccepivano che le unità immobiliari erano state legate in sostituzione di legittima ad altro fratello. Il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo il trasferimento.
L’appello proposto dal legatario, incentrato sulla pretesa irregolarità urbanistica e catastale dei beni, veniva rigettato dalla Corte d’appello, che disponeva d’ufficio un approfondimento istruttorio e riteneva le difformità accertate non incidenti sulla libera commerciabilità dei beni. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La censura atteneva alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che non integra il vizio di omesso esame, essendo la c.t.u. un mero elemento istruttorio dal quale è possibile trarre il fatto storico. Inoltre, operava nel caso di specie la regola della doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., non avendo la parte adempiuto all’onere di dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Con riferimento al primo motivo, concernente la violazione degli artt. 2932 c.c. e 40 della legge n. 47/1985, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8230 del 2019 in tema di nullità urbanistiche testuali, rilevando che la censura sollecitava in realtà una rivalutazione del merito circa la datazione dei manufatti e la consistenza delle trasformazioni, apprezzamento riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che il mancato accertamento delle menzioni catastali costituisce un error in iudicando che determina la nullità e non l’inesistenza della sentenza, destinata a essere coperta dal giudicato in assenza di appello.
Quanto al terzo motivo, relativo alla nullità della c.t.u. per violazione del contraddittorio, la Corte ha richiamato il quadro di principio delineato dalle Sezioni Unite n. 3086 del 2022, distinguendo le nullità relative da quelle assolute. La nullità per omessa convocazione all’inizio delle operazioni peritali ha carattere relativo e deve essere eccepita a pena di decadenza nella prima difesa successiva al deposito della relazione. Nel caso di specie, la censura era costruita in termini generali, senza allegare uno specifico pregiudizio concreto del diritto di difesa, e non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, che aveva implicitamente disatteso l’eccezione facendo proprie le risultanze peritali.
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Nota della Redazione
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