Accertamento bancario: la C.T.U. non sopperisce all’onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 14841 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato su indagini finanziarie, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 54, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633/1972 inverte l’onere della prova, gravando sul contribuente l’obbligo di fornire la specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate, per dimostrare che non derivano da operazioni imponibili. L’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio ex art. 7 d.lgs. n. 546/1992 costituisce facoltà eccezionale del giudice tributario e non può essere utilizzata come rimedio per sopperire alle lacune probatorie delle parti. Qualora la Corte di cassazione abbia emesso una pronuncia del tutto inconferente rispetto all’oggetto del ricorso, per mancato esercizio della giurisdizione, l’ordinanza è inesistente e il giudice deve procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio; l’instaurazione del giudizio di revocazione avverso tale pronuncia determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA, relativo all’anno d’imposta 2012, emesso all’esito di indagini finanziarie che avevano evidenziato versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società, confermato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sezione staccata di Latina.
Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. per il mancato accoglimento dell’istanza di C.T.U. La Corte, con ordinanza n. 26107/2019, accoglieva il ricorso cassando con rinvio la sentenza, ma sulla base di un motivo mai dedotto dalla ricorrente, relativo alla notifica dell’avviso di accertamento. La società proponeva quindi ricorso per revocazione di tale ordinanza ex art. 391-bis c.p.c., deducendo l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che l’ordinanza n. 26107/2019 era stata emessa senza che il ricorso originario fosse stato oggetto di effettiva trattazione, essendo la sua motivazione del tutto inconferente rispetto alle censure dedotte. Richiamando le Sezioni Unite n. 31019 del 2023, ha qualificato tale pronuncia come inesistente, per l’incompiuto esercizio della giurisdizione, con la conseguente necessità di procedere alla sua rinnovazione mediante un nuovo atto conclusivo del giudizio. Ha quindi disposto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c.
Nel merito del ricorso originario, la Corte ha ritenuto infondato il motivo concernente la mancata ammissione della C.T.U. Sul contribuente grava l’onere di fornire la specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate, in virtù della presunzione legale relativa di cui all’art. 32, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 600/1973, che si ricollega al principio di vicinanza della prova ex art. 2697 cod. civ. Nel caso di specie, la società non aveva fornito alcuna giustificazione delle movimentazioni, limitandosi a richiedere una consulenza tecnica per la loro ricostruzione. Tale strumento, tuttavia, costituisce una facoltà eccezionale del giudice tributario, che non è tenuto ad acquisire d’ufficio le prove a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio, salvo che l’esercizio di quest’ultimo sia impossibile o sommariamente difficile. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso n. 839/2018 R.G.
Quanto al ricorso per revocazione, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L’accertata inesistenza dell’ordinanza n. 26107/2019, oggetto di revocazione, faceva venir meno l’interesse della ricorrente alla pronuncia su tale impugnazione, posto che solo con la decisione odierna il giudice di legittimità ha esercitato il potere giurisdizionale sul ricorso presupposto. Le spese di entrambi i giudizi sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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