Società agricole di comodo: l’efficacia temporale dei provvedimenti attuativi dell’art. 30, comma 4-ter, l. n. 724/1994 è espressamente fissata dal provvedimento stesso (Cass. civ. Sez. 5 n. 14870 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell’art. 30, comma 4-ter, l. n. 724/1994 che individua situazioni oggettive in presenza delle quali la disciplina sulle società di comodo può essere disapplicata senza interpello ha efficacia limitata ai periodi d’imposta successivi alla sua adozione.
La circostanza che il provvedimento si qualifichi come “integrativo” di un precedente atto direttoriale non comporta la retroattività delle relative previsioni, ma può interpretarsi esclusivamente come ampliamento dell’ambito oggettivo delle esenzioni.
L’indicazione della propria efficacia temporale contenuta nel provvedimento amministrativo, in quanto conforme al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie di cui all’art. 3 dello Statuto del contribuente, costituisce un elemento che non può essere disatteso dal giudice tributario in assenza di adeguata giustificazione.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato un reddito da società di comodo. La società aveva presentato istanza di disapplicazione ex art. 37-bis, comma 8, d.p.r. n. 600/1973, poi rigettata.
La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto le ragioni della società, ritenendo applicabile al caso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2012/87956, il quale escludeva dalla disciplina delle società di comodo le società che svolgono attività esclusivamente agricola, in quanto tale provvedimento era qualificato come integrativo di quello precedente del 2008.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, censurando l’interpretazione della CTR che aveva ritenuto applicabile un provvedimento direttoriale del 2012 ad un accertamento relativo ad un periodo d’imposta precedente alla sua adozione.
La pronuncia rileva che il provvedimento del 2012, al paragrafo 5, dispone espressamente che le situazioni oggettive in esso indicate “hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di adozione del presente provvedimento”. Tale espressa previsione di efficacia temporale non può essere disattesa dal giudice tributario, poiché ciò contrasterebbe con il principio generale di irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dall’art. 3 dello Statuto del contribuente.
Con riferimento alla qualificazione del provvedimento del 2012 come “integrativo” di quello del 2008, la Corte chiarisce che l’incipit del paragrafo 3 del provvedimento deve essere interpretato nel senso di un ampliamento dell’ambito oggettivo delle esenzioni, senza che ciò determini alcun effetto sul piano dell’efficacia temporale del provvedimento stesso.
Il secondo motivo di ricorso, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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