Giudicato esterno e autosufficienza del ricorso: onere di riproduzione integrale della sentenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 15094 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il motivo con cui si deduca il vizio di omessa pronuncia sul giudicato esterno è inammissibile qualora il ricorrente, a pena di inammissibilità, non riproduca integralmente il testo della sentenza passata in giudicato, non essendo sufficiente il richiamo a stralci della motivazione, e non indichi il luogo processuale di produzione dell’attestazione di passaggio in giudicato. Il principio di autosufficienza del ricorso, prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., impone sia la riproduzione indiretta dell’atto o documento con specificazione della parte cui corrisponde, sia la sua “localizzazione”, ossia l’indicazione della sede processuale in cui è rintracciabile. In materia di TARI, l’interpretazione del contratto o dell’atto amministrativo con cui un Comune affida la gestione di un parcheggio, al fine di verificare se sia stata trasferita anche la detenzione dell’area, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non illogica. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., restando esclusa ogni rilevanza del mero difetto di sufficienza.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento della TARI relativa all’anno 2014. Il giudice d’appello aveva fondato la propria decisione sulla duplice carenza, ritenendo insussistente sia la legittimazione passiva della società, in quanto priva della detenzione delle aree di sosta oggetto di tassazione, sia il presupposto d’imposta, trattandosi di aree di viabilità pubblica non impedibili in assoluto al pubblico passaggio.
Avverso tale pronuncia il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 2909 cod. civ., lamentando l’omessa pronuncia sul giudicato che sarebbe maturato su identica questione in forza di precedenti pronunce dei giudici tributari. Col secondo motivo ha censurato la sentenza per violazione della disciplina in materia di appalto e concessione di servizi e per vizio di motivazione, contestando la ricostruzione del contenuto del contratto di gestione dei parcheggi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. Il ricorrente non aveva dedotto quando il giudicato si fosse formato né in quale atto processuale avesse eccepito l’esistenza, non potendo essere sollevate questioni nuove nel giudizio di legittimità. L’inammissibilità è stata ulteriormente affermata per la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, che impone non solo la riproduzione del contenuto degli atti e documenti, ma anche l’indicazione della sede processuale in cui gli stessi sono rintracciabili; nel caso di specie, il ricorrente aveva omesso di riprodurre il testo integrale delle pronunce invocate e l’attestazione del loro passaggio in giudicato, rendendo impossibile il controllo sulla portata del vincolo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che il sindacato sulla motivazione è circoscritto al “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost., e che la sentenza impugnata aveva adeguatamente esposto le ragioni dell’accoglimento, escludendo la sussistenza del presupposto impositivo per la mancata detenzione delle aree. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in tema di TARI su aree pubbliche destinate a parcheggio, occorre verificare, attraverso l’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, se oltre alla gestione del servizio sia stata trasferita anche la detenzione e custodia dell’area, potendo considerarsi sussistente il presupposto impositivo solo in tale evenienza. La censura sull’interpretazione del contratto è stata dichiarata inammissibile, poiché la ricorrente non aveva indicato i canoni ermeneutici violati, limitandosi a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale, estranea al giudizio di legittimità.
L’ultima censura, relativa alla natura dei “luoghi pubblici” quale seconda ratio decidendi, è rimasta assorbita: il rigetto della censura che impinge una delle due rationes rende superfluo l’esame dell’altra per carenza d’interesse, non potendo un eventuale accoglimento condurre alla cassazione della sentenza, che resta fondata sulla ratio non censurata con successo.
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Nota della Redazione
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